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Approvato in Senato il DDL sull’agricoltura con metodo biologico

Nella seduta dello scorso 20 maggio, il Senato ha approvato, con emendamenti, il testo del DDL n. 988 recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico.

Il testo passa ora alla Camera, per la definitiva approvazione.

Indice articolo

  1. Il DDL n. 988 della XVIII Legislatura
  2. Focus: sull’istituzione di distretti biologici e sull’adozione di un Piano nazionale
  3. Focus: sul marchio “Biologico italiano”

1. Il DDL n. 988 della XVIII Legislatura

Il Senato ha approvato quasi all’unanimità il disegno di legge sull’agricoltura biologica, con 195 voti a favore, uno contrario e un astenuto.

Il testo approvato nella seduta dello scorso 20 maggio si differenzia da quello a suo tempo discusso presso la Camera dei Deputati per l’introduzione, all’art. 18-bis, della delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica: il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvedere a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l’impianto del sistema sanzionatorio connesso.

Il DDL definisce la produzione biologica un’attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e sulla salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra.

Ai fini del provvedimento, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l’uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica (equiparazione, questa, che è stato l’unico punto di disaccordo in Senato).

È prevista l’istituzione presso il Mipaaft di un Tavolo tecnico per la produzione biologica, con compiti di indirizzo e di coordinamento, quali, a titolo esemplificativo, esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell’Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea; proporre interventi per l’indirizzo e l’organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le Autorità e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati; individuare strategie d’azione per favorire l’ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

Nello stato di previsione del Ministero è istituito anche il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica (art. 9).

Sono previsti, altresì, strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, quali la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici (art. 14).

2. Focus: sull’istituzione di distretti biologici e sull’adozione di un Piano nazionale

In materia di organizzazione della produzione e del mercato, sono previsti quali distretti biologici (art. 13) anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all’interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l’integrazione con le altre attività economiche presenti nell’area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette, nonché per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

Con cadenza triennale, è prevista l’adozione da parte del Mipaaft del Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da aggiornare annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l’obiettivo di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali, nonché sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici, incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva e monitorare l’andamento del settore.

È prevista, altresì, l’adozione di un piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica.

3. Focus: sul marchio “Biologico italiano”

Il DDL propone, infine, l’istituzione di un marchio nazionale, il cosiddetto marchio «Biologico italiano», volto acaratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

Si tratta di un marchio di proprietà esclusiva del Mipaaft, che può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio verrà individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il testo passa di nuovo alla Camera per la discussione e la definitiva approvazione.

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