1-Etichettatura

Etichettatura alimenti: obbligatoria l’indicazione d’origine delle carni suine trasformate

Il Governo ha annunciato l’emanazione di un nuovo Decreto interministeriale, che renderà obbligatorio indicare in etichetta l’origine della carne suina nei prodotti trasformati. Sarebbe stata rispettata la procedura di notifica alla Commissione europea, che non si è pronunciata nei tre mesi successivi, spirati lo scorso 3 luglio

Indice articolo

  1. Il nuovo Decreto interministeriale sull’origine delle carni suine trasformate
  2. Il Regolamento di esecuzione UE 2018/775
  3. Conclusioni

1. Il nuovo Decreto interministeriale sull’origine delle carni suine trasformate

L’annunciato provvedimento nazionale prevede l’obbligo di inserire in etichetta, nel campo visivo principale ed in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile, l’indicazione del luogo di provenienza per le carni di ungulati domestici, carni macinate, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne e preparazioni di carni, secondo le consuete definizioni di cui al Regolamento UE 2004/853.

L’indicazione del luogo di provenienza include

  • il nome del Paese di nascita
  • il nome del Paese di allevamento
  • il nome del Paese di macellazione dell’animale.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: (nome del Paese)”.

Qualora la carne provenga da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea, il Decreto prevede che l’indicazione dell’origine possa apparire anche nella forma “Origine: UE”.

La dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo per la carne proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Possibili anche le combinazioni “Origine: extra UE” o “UE o extra UE”, a seconda dei casi.

La normativa non trova applicazione per le indicazioni geografiche protette come DOP-IGP o in virtù di accordi internazionali.

Il Decreto interministeriale sarebbe la prima misura adottata sulla base dell’art. 3-bis del Decreto Legge n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019, che la Commissione Europea ha già fortemente criticato con lettera del 21 maggio 2019.

L’iniziativa nazionale sembrerebbe giustificarsi sulla base dei risultati raggiunti da un’indagine svolta dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) nel 2019, la quale comproverebbe, come richiede l’art. 39, par. 2, del Regolamento UE 2011/1169, che la maggior parte dei consumatori attribuisca un valore significativo alla fornitura dell’informazione sulla origine italiana dell’alimento carne suina.

Il Decreto è stato adottato “in via sperimentale” e la sperimentazione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2. Il Regolamento di esecuzione UE 2018/775

L’art. 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2011/1169 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti; l’applicazione della disposizione è rimasta subordinata, come disposto al successivo paragrafo 8, all’adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione, che sono stati emanati solo in epoca relativamente recente e che sono, dunque, entrati in vigore solo lo scorso 1 aprile.

Mi riferisco al Regolamento di esecuzione UE 2018/775, nelle more del quale lo Stato italiano ha, negli ultimi 4 anni, adottato decreti interministeriali che prevedono l’indicazione obbligatoria dell’origine dell’ingrediente primario per taluni prodotti (origine del latte, origine del grano, origine del riso, origine del pomodoro).

Si tratta di iniziative nazionali volte ad introdurre, in materia di etichettatura, discipline sperimentali a tutela del Made in Italy, tollerate dalle istituzioni europee in quanto destinate a cadere nel nulla una volta entrate in vigore le norme di esecuzione UE (il Regolamento di esecuzione UE 2018/775 non si applica ai prodotti con indicazioni geografiche protette e ai marchi registrati costituenti un’indicazione dell’origine).

Tuttavia, l’applicabilità dei decreti origine nazionali è stata, di recente, prorogata sino al 31 dicembre 2021 (qui: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15269 ) e nonostante l’entrata in vigore del Regolamento UE 2018/775.

Nell’ambito di misure temporanee di supporto alle imprese per la fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con Circolare n. 0108129 del 23 aprile scorso (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/28/20A02355/sg), il Ministero dello Sviluppo Economico ha consentito “lo smaltimento, entro il corrente anno, delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile, data di applicazione del regolamento dell’Unione n. 2018/775..”.

3. Conclusioni

Come per la proroga recentemente disposta circa i decreti origine latte, grano, riso e pomodoro, si porrà, anche per l’origine della carne suina nei prodotti trasformati, la problematica del dover verificare se -ed in quali termini- la disciplina nazionale sia compatibile col diritto dell’Unione.

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