1-Frodi alimentari

Frodi alimentari sanitarie: il colosso del pericolo per la salute pubblica

All’interno della famiglia delle frodi alimentari, accanto alle frodi commerciali figurano le cosiddette frodi sanitarie, che mettono in pericolo la salute pubblica. Analizziamo le principali fattispecie di reato previste dal Codice penale, quali l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439), l’adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440), il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442) e il commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444). Si tratta di fatti punibili anche a titolo di colpa, che potrebbero presto essere inseriti tra i reati presupposto della responsabilità 231 dell’impresa alimentare.

Indice articolo

  1. Frodi sanitarie e tutela dell’incolumità pubblica
  2. Fattispecie di reato previste nel Codice penale
  3. Problemi attuali e prospettive di riforma

1. Frodi sanitarie e tutela dell’incolumità pubblica

La tutela della salute pubblica, prerogativa ineliminabile tornata in voga negli ultimi mesi, è un concetto normalmente agevole da intuire, ma difficile da individuare in tutte le sue declinazioni concrete.

Se volessimo provare a dare una definizione piuttosto semplice a questo principio, potremmo dire che per “tutela della salute pubblica” si intende l’obiettivo di salvaguardare la vita e l’incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, di una collettività di individui.

Ma come si garantisce l’incolumità pubblica?

La risposta non è univoca, dal momento che è possibile, all’evidenza, attentare alla salute collettiva attraverso una miriade di comportamenti diversi, posti in essere in settori vari, che il nostro legislatore ha individuato anche a livello di fattispecie penalmente rilevanti, nei casi dei reati specificatamente indicati agli artt. 422-452 del Codice penale (delitti, appunto, contro l’incolumità pubblica, ove sono previste condotte materiali anche molto eterogenee tra loro).

Nell’ambito del settore alimentare, la tutela della salute pubblica passa attraverso la sicurezza dell’alimento; se il prodotto alimentare è sicuro, il suo consumo è sicuro e la salute -individuale e, poi, pubblica- è garantita.

Con altre parole, potremmo dire che la sicurezza alimentare è un interesse funzionale e strumentale alla salute, un bene giuridico intermedio, immediatamente afferrabile dall’OSA, rispetto al “colosso” della tutela dell’ incolumità pubblica.

Alla declinazione alimentare della tutela della salute collettiva sono dedicate alcune fattispecie di reato, previste agli articoli 439 e seguenti del Codice penale, comunemente denominate “frodi sanitarie”.

Vediamo insieme le principali.

2. Fattispecie di reato previste nel Codice penale

Una prima previsione di frode alimentare di natura sanitaria è quella contenuta all’art. 439 c.p., che punisce “chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo”.

La condotta di avvelenamento, che secondo l’orientamento maggiormente diffuso può avere ad oggetto anche acque non immediatamente destinate alla alimentazione, consiste nella produzione di un effetto intossicante mediante l’immissione di sostanze inquinanti in acque o sostanze alimentari.

Ovviamente, occorre che un pericolo per la salute pubblica venga comunque accertato e quindi, pur trattandosi di reato a pericolo presunto (o, nella “migliore” delle ipotesi, astratto), la giurisprudenza richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute.

Altra fattispecie rilevante è quella di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), che prevede due fattispecie autonome di reato:

  1. corruzione o adulterazione di acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, “rendendole pericolose alla salute pubblica” (comma primo);
  2. contraffazione, “in modo pericoloso alla salute pubblica”, di sostanze alimentari destinate al commercio (comma secondo).

La condotta di adulterazione consiste nella alterazione della struttura originaria dell’alimento, mediante sostituzione di elementi propri con altri estranei alla sua composizione tipica, o mediante sottrazione o aumento delle quantità proporzionali di uno o più dei componenti, lasciando inalterata l’apparenza originaria del prodotto stesso.

Quest’ultimo aspetto è diverso nella condotta di corrompimento, ove si agisce sulla composizione dell’alimento senza mantenerne l’apparenza originaria.

Infine, la contraffazione individua la vera e propria condotta di falsificazione, consistente nel dare fraudolentemente l’apparenza di genuinità ad una sostanza che si distingue da quella imitata per caratteristiche qualitative o quantitative; si crea, in buona sostanza, un alimento prima inesistente.

Costituisce reato, ai sensi del successivo art. 442 c.p., anche la mera detenzione per il commercio e l’immissione in commercio di sostanze alimentari avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, “in modo pericoloso alla salute pubblica”.

Infine, l’art. 444 c.p. incrimina la condotta della detenzione per il commercio e della distruzione per il consumo di sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate ma nocive, ossia pericolose alla salute pubblica.

Tutte queste fattispecie delittuose sono punibili anche a titolo di colpa, a norma dell’art. 452 c.p. (ad esclusione implicita della contraffazione, quale condotta ontologicamente di natura dolosa).

Alla condanna conseguono le pene accessorie previste dall’art. 448 c.p.:

  • pubblicazione della sentenza;
  • interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. Questa pena accessoria non è prevista per la condanna in ordine al delitto di cui all’art. 444 c.p..

3. Problemi attuali e prospettive di riforma

Le previsioni normative delle frodi sanitarie, che abbiamo poc’anzi esaminato, destano non pochi problemi applicativi.

Se è possibile provare a decifrare la condotta materiale di avvelenamento, o quella di adulterazione della sostanza alimentare, il legislatore non indica mai, ad esempio, quando e come quelle condotte siano considerabili effettivamente pericolose per la salute pubblica e, dunque, penalmente rilevanti.

Le norme appaiono, così, ridondanti; si pensi, ad esempio, alla contraffazione “in modo pericoloso alla salute pubblica” di cui all’art. 440, ovvero alla immissione in commercio di sostanze alimentari avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, “in modo pericoloso alla salute pubblica” (art. 442).

Cosa vogliono dire? Verrebbe da dire “tutto e niente”, perché si tratta di previsioni che sfuggono all’interprete.

Ma, se è vero che la sicurezza alimentare è un bene giuridico strumentale alla salute pubblica, perché non modificare queste vecchie previsioni normative, sostituendo il richiamo al vago concetto del “pericolo per la salute pubblica” con la sicurezza degli alimenti (food safety), ovvero col pericolo per il consumo umano dell’alimento?

Le fattispecie sarebbero meglio definite e potrebbero trovare maggiore applicazione pratica.

Non a caso, da anni si discute di una riforma dei reati in materia agroalimentare, che prevede un ripensamento delle previsioni di frode sanitaria attualmente vigenti.    

Segnalo, in particolare, il disegno di legge A.C. 2427, in discussione in Parlamento, che prevede, inoltre, l’inserimento di questi e di nuovi delitti contro l’incolumità pubblica, anche puniti a titolo di colpa, tra i reati presupposto della responsabilità 231 dell’impresa alimentare, per la quale si propone addirittura l’introduzione di un Modello di organizzazione e gestione ad hoc, peculiare per l’azienda che opera nel settore del food.

Vedremo.

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