1-Sicurezza alimentare

Health claims sui botanicals: un po’ di ordine

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla disciplina europea riguardante il regime transitorio contenuto nel Regolamento (CE) n. 1924/2006, in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Vediamo i principi espressi dai giudici di Lussemburgo sull’interpretazione di alcune norme relative a health claims figuranti sulle etichette di integratori alimentari naturali e al rapporto di queste con disposizioni relative a pratiche commerciali sleali.

Indice articolo

  1. Le questioni pregiudiziali da risolvere
  2. Difesa dell’OSA
  3. Conclusioni della Corte di Giustizia UE

1. Le questioni pregiudiziali da risolvere

Nell’ambito di una controversia svedese vertente sulla fornitura di indicazioni sulla salute (health claims) facenti riferimento a sostanze (zenzero, rosa canina, boswellia, carciofo, tarassaco e mirtillo) contenute in integratori alimentari naturali, il giudice nazionale ha rivolto alla Corte di Giustizia UE cinque questioni pregiudiziali, riguardanti l’interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute (Reg. CE n. 1924/2006) e il loro rapporto in caso di conflitto con disposizioni contenute nella Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29).

Ecco i quesiti posti:

«1) se gli articoli 5 e 6, in combinato disposto con gli articoli 10, paragrafo 1, e 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, disciplinino l’onere della prova nel procedimento in cui il giudice nazionale valuta se siano state fornite indicazioni sulla salute non consentite, in una situazione in cui le indicazioni sulla salute in questione corrispondono a un’indicazione oggetto di domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, ma la domanda non ha ancora comportato una decisione di autorizzazione o di non autorizzazione, ovvero se l’onere della prova sia determinato in conformità del diritto nazionale;

2) nel caso in cui la risposta alla prima questione sia che l’onere della prova è disciplinato dalle disposizioni del regolamento n. 1924/2006, se esso incomba all’operatore commerciale che ha formulato una determinata indicazione sulla salute oppure all’autorità che chiede al giudice nazionale di vietare all’operatore di continuare a fornire tale indicazione;

3) in una situazione come quella descritta nella prima questione, se gli articoli 5 e 6, in combinato disposto con gli articoli 10, paragrafo 1, e 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, disciplinino il livello di prova nel procedimento in cui un giudice nazionale valuta se siano state fornite indicazioni sulla salute non consentite, ovvero se tale livello sia determinato in conformità del diritto nazionale;

4) nel caso in cui la risposta alla terza questione sia che il livello di prova è disciplinato dalle disposizioni del regolamento n. 1924/2006, quali siano i requisiti probatori;

5)  se ai fini della risposta alle prime quattro questioni rilevi il fatto che nel procedimento dinanzi al giudice nazionale possono essere applicati simultaneamente il regolamento n. 1924/2006, compreso l’articolo 3, lettera a), e la direttiva 2005/29».

Ricordo che sebbene avesse dovuto provvedervi entro il (lontano) 31 gennaio 2010, la Commissione europea non ha, a tutt’oggi, preso posizione in ordine alle richieste di approvazione di health claims sui botanicals e alcuni microrganismi.

Di qui il necessario ricorso al regime transitorio istituito all’articolo 28, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1924/2006, a norma del quale le indicazioni sulla salute (art. 13, par.1, lett. a) possono essere fatte “sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili”.  

2. Difesa dell’OSA

La società Mezina AB prepara e commercializza integratori alimentari naturali, fornendo una serie di indicazioni sulla salute, facenti riferimento anche a sostanze particolari (esempio: “Lo zenzero può aiutare a mantenere la mobilità articolare e contribuire all’energia e alla vitalità”; “Il mirtillo sostiene la funzionalità del microcircolo e della retina e contribuisce al benessere degli occhi”, ecc.).

Si contesta all’OSA di non aver rispettato i principi generali (artt. 3, 5 e 6 Reg. 1924/06) fissati per le tutte le indicazioni (ivi comprese le indicazioni sulla salute soggette a regime transitorio) e, dunque, di non aver dimostrato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate o di nuovi studi, che la presenza di sostanze nutritive nei propri prodotti avesse un effetto fisiologico benefico.

Mezina, per parte sua, sostiene che sia ingiustificato prescrivere all’OSA oneri tanto gravosi, non richiesti agli operatori che adottino, invece, health claims autorizzate dalla Commissione europea.

3. Conclusioni della Corte di Giustizia UE

I giudici di Lussemburgo (causa C-363/19) risolvono congiuntamente le prime quattro questioni, disponendo che nell’ambito del regime transitorio di cui all’art. 28, par. 5, grava sull’operatore del settore alimentare interessato l’onere della prova circa la giustificazione da fornire rispetto all’indicazione utilizzata.

Inoltre, il livello di prova fissato dal Regolamento 1924/06 è sempre quello della fondatezza scientifica dell’indicazione stessa.

La Corte precisa che il ricorso all’espressione «prove scientifiche generalmente accettate» implica che siffatte prove non possano limitarsi a credenze, dicerie tratte dalla saggezza popolare o, ancora, a osservazioni ed esperienze di persone estranee alla comunità scientifica.

Sulla quinta questione, infine, in caso di conflitto tra Regolamento 1924/06 e Direttiva sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, prevalgonole norme sulle indicazioni sulla salute del Regolamento, il quale costituisce lex specialis rispetto a norme di carattere generale.

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