2-231

Impresa agricola individuale e responsabilità 231

In molti mi chiedete se la normativa prevista dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato degli enti sia applicabile anche nei riguardi dell’impresa individuale. Questione di particolare importanza per il settore food, ove spesso l’impresa produttrice di alimenti assume tale forma.

Proviamo a sciogliere il dubbio partendo dal testo normativo e richiamando le principali sentenze di legittimità che, negli ultimi anni, si sono pronunciate sul tema.

Indice articolo

  1. Impresa individuale e 231: il dato normativo
  2. Impresa individuale e 231: le pronunce della Cassazione
  3. Conclusioni

1. Impresa individuale e 231: il dato normativo

Comprendere se la normativa 231 sulla responsabilità amministrativa da reato dell’ente sia applicabile o meno nei confronti dell’impresa individuale costituisce, nel settore food, un tema tutt’altro che marginale.

Nel comparto agroalimentare, infatti, è certamente frequente che l’impresa produttrice di alimenti assuma la forma dell’impresa individuale, “proiezione” del singolo imprenditore.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all’impresa agricola, costituita individualmente, in cui operino soggetti ulteriori rispetto al titolare, anche solo limitatamente all’esercizio di talune attività (es.: raccolta) e/o durante determinati periodi dell’anno, poiché il titolare d’azienda semplicemente non riesce, da solo, a produrre la forza lavoro occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Cosa dice la legge?

I soggetti destinatari della normativa 231sono previsti all’art. 1 del Decreto legislativo n. 231/2001, che richiama espressamente gli “enti forniti di personalità giuridica”, le “società”, le “associazioni anche prive di personalità giuridica” ed esclude, invece, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Comuni, Province, ecc.), gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Sull’impresa individuale il decreto 231 nulla dice.

L’intera normativa, infatti, si riferisce unicamente agli “enti”, termine che senza dubbio evoca l’idea di un’entità diversa dalla persona fisica; la struttura stessa della responsabilità 231 sembrerebbe richiedere una alterità soggettiva tra l’autore del reato-presupposto (persona fisica) e il responsabile dell’illecito amministrativo (soggetto collettivo) dipendente da quel reato: occorre che il fatto reato venga commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 5) e la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (art. 8).

La giurisprudenza si è pronunciata sulla questione?

2. Impresa individuale e 231: le pronunce della Cassazione

La risposta alla domanda precedente è affermativa; tuttavia, i giudici della Cassazione non hanno saputo fornire una risposta univoca.

In una prima sentenza del 2004 (Cassazione Penale sez. VI, n. 18941/2004), la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità del Decreto legislativo n. 231/2001 alle imprese individuali, sulla base, essenzialmente, di una duplice motivazione: anzitutto, perché la responsabilità da reato degli enti è stata introdotta in Italia in risposta a istanze sovranazionali, che richiedevano la previsione di responsabilità e sanzioni per le persone giuridiche nel caso di commissione di taluni atti illeciti (Convenzione OCSE del 17.12.1997, Secondo Protocollo PIF del 27.06.1997 e conseguente legge delega n. 300/2000, art. 11); e poi perché il testo del Decreto 231 menziona unicamente gli enti, categoria di soggetti di diritto metaindividuali.

Stessa soluzione, per ragioni sostanzialmente analoghe, è stata affermata nel 2012 (Cassazione Penale sez. VI, n. 30085/12).

Ma va segnalato anche un indirizzo diverso, che estende la responsabilità da reato dell’ente all’impresa individuale.

Mi riferisco alla sentenza pronunciata da Cassazione Penale sez. III, 15.12.2010, dep. 20.04.2011, n. 15657, che non solo ha ritenuto il decreto 231 applicabile anche all’impresa individuale, ma addirittura ha negato validità all’impostazione di segno contrario, ritenuta foriera di “…inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse e articolate”, essendo “…notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa […] e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale. Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs., in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma”.

Ad oggi, il contrasto giurisprudenziale non è stato risolto.

Quale tesi convince di più?

3. Conclusioni

Personalmente ritengo che le imprese individuali siano da escludere dal novero dei soggetti destinatari della normativa 231.

Questo per molteplici ragioni giuridiche, fra cui sicuramente la diversità dell’interesse o del vantaggio postulata dall’art. 5 del D. Lgs. 231/01, l’autonomia della responsabilità dell’ente (art. 8), il principio di responsabilità patrimoniale dell’ente (art. 27), nonché per previsioni normative di carattere processuale, quali, tra tutti, il divieto a rappresentare l’ente nel procedimento per il titolare che sia, a sua volta, imputato del reato da cui dipenda l’illecito amministrativo (art. 39) e il principio del ne bis in idem.

Certamente la responsabilità amministrativa da reato può riguardare le persone giuridiche private (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali, società cooperative) e gli enti (privati) privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, società di persone, consorzi), ma non anche -per fortuna – l’imprenditore individuale e l’impresa familiare.

Per inciso, evidenzio che, pur trattandosi di società, un contrasto analogo si registra per le S.r.l. unipersonali: in giurisprudenza, è stata affermata la tesi contraria all’applicabilità del decreto 231 e la tesi invece favorevole (Cassazione Penale, Sezione Sesta, 25 luglio 2017, n. 49056). Una recente pronuncia del GIP di Milano (n. 971/2020 del 16 luglio 2020) ha adottato un’interessante soluzione intermedia, che fonda l’adesione all’una o all’altra tesi sulla base di una valutazione in concreto della complessità della struttura organizzativa: solo nelle ipotesi in cui la struttura organizzativa sia dotata di un certo rilievo di complessità, tale da poter individuare un centro di imputazione di rapporti giuridici distinti da chi ha materialmente operato, la srl unipersonale sarà assoggettabile alla normativa 231.     

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