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Indicazione di origine in etichetta: le conclusioni dell’Avvocato Generale sulla compatibilità delle disposizioni nazionali francesi al diritto dell’UE

Secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, gli Stati membri possono rendere obbligatoria l’indicazione di origine di un alimento in etichetta solo se esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza, nesso da valutare sulla base di elementi oggettivi.

Indice articolo

  1. Un esempio: il caso Groupe Lactalis
  2. Le questioni emerse
  3. Conclusioni

1. Gli obblighi Un esempio: il caso Groupe Lactalis

Pubblicate le conclusioni dell’Avvocato Generale Gerard Hogan, presentate il 16 luglio scorso, sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato francese per decidere la causa (promossa dal Gruppo Lactalis contro il Ministero dell’Agricoltura francese) relativa all’annullamento, per contrasto col diritto europeo, del decreto francese sull’origine del latte e della carne, adottato nel 2016.

Nell’ambito di una controversia promossa nel 2016 dalla società Groupe Lactalis contro il Governo francese, avente ad oggetto la legittimità del decreto nazionale n. 2016-1137 del 19 agosto 2016, che imponeva ai produttori di indicare in etichetta l’origine del latte, nonché del latte e delle carni utilizzati come ingredienti (il decreto è rimasto in vigore fino allo scorso 31.12.2018), il Conseil d’État (Consiglio di Stato francese) ha sospeso la causa, presentando rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e chiedendo a quest’ultima di pronunciarsi sulle seguenti quattro questioni, concernenti, in buona sostanza, la compatibilità (o incompatibilità) del decreto francese impugnato alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori:

  1. Se l’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che stabilisce, in particolare, che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per il latte e per il latte usato come ingrediente, debba essere inteso nel senso che esso ha espressamente armonizzato detta materia ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del medesimo regolamento e osti al riconoscimento agli Stati membri della facoltà di adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie sulla base dell’articolo 39 di detto regolamento;
  2. Ove le disposizioni nazionali siano giustificate dalla protezione dei consumatori ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, se i due criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo per quanto riguarda, da una parte, il nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza e, dall’altra, la prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni, debbano essere letti congiuntamente e, in particolare, se il giudizio sul nesso comprovato possa essere fondato su elementi soltanto soggettivi concernenti l’importanza dell’associazione che la maggior parte dei consumatori può compiere tra le qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza;
  3. Se, nella misura in cui sembri che le qualità dell’alimento possano essere intese come riferite a tutti gli elementi che contribuiscono alla qualità dell’alimento, le considerazioni collegate alla capacità dell’alimento di resistere al trasporto e ai rischi di una sua alterazione nel corso del tragitto possano rilevare nel quadro della valutazione dell’esistenza di un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 2;
  4. Se la valutazione delle condizioni fissate nell’articolo 39 presuppone di considerare le qualità di un alimento come uniche a causa della sua origine o della sua provenienza o come garantite da detta origine o provenienza e, in quest’ultimo caso, se, malgrado l’armonizzazione delle norme sanitarie e ambientali applicabili in seno all’Unione europea, la menzione dell’origine o della provenienza possa essere più precisa di una menzione sotto forma di “UE” o “extra UE”».

2. Le questioni emerse

Sulla prima questione, l’Avvocato Generale ritiene che l’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che esso ha armonizzato le condizionialle quali l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del latte, utilizzato come prodotto finale o come ingrediente, possa essere resa obbligatoria dagli Stati membri. Ciononostante, la medesima disposizione non osta a che gli Stati membri rendano obbligatoria tale indicazione in forza dell’articolo 39 dello stesso Regolamento, qualora ciò sia giustificato da considerazioni quali la protezione della salute pubblica, i diritti dei consumatori, la prevenzione delle frodi o la repressione della concorrenza sleale e qualora siano soddisfatte le condizioni previste da quella disposizione.

Sulla seconda questione, ad avviso dell’Avvocato Generale l’articolo 39, paragrafo 2, enuncia due criteri distinti. Pertanto, la valutazione del primo criterio, relativo all’esistenza di un nesso comprovato, non può essere fondata su elementi puramente soggettivi concernenti l’importanza dell’associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra le qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. “L’articolo 39, paragrafo 2, esige, al contrario, che i prodotti alimentari di cui trattasi, che provengono da taluni paesi o luoghi di provenienza, possiedano determinate qualità o proprietà oggettive che li differenziano da prodotti identici aventi origine diversa”.

L’Avvocato Generale propone di risolvere la terza questione, nel senso che considerazioni relative alla resistenza al trasporto del prodotto alimentare e al rischio di deterioramento durante il tragitto possono essere tenute in considerazione in sede di esame del nesso comprovato tra talune qualità di detto prodotto e la sua origine o provenienza ai fini dell’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 2, se, in primo luogo, è accertato che il latte può deteriorarsi durante il trasporto; in secondo luogo, se tale alterazione è tale da incidere su determinate qualità alle quali la maggior parte dei consumatori attribuisce importanza; in terzo luogo, se tale requisito è di più semplice attuazione rispetto ad altri parametri, più direttamente legati alla distanza percorsa o alla durata del trasporto del latte e, in quarto luogo, se l’obiettivo di informare i consumatori circa i rischi per le qualità dei prodotti alimentari associati al loro trasporto è perseguito dalla disposizione nazionale in modo coerente e sistematico”.

Infine, la soluzione proposta alla quarta questione evidenzia che l’articolo 39 Reg. n. 1169/2011, il quale richiede soltanto che le qualità dei prodotti alimentari provenienti da un determinato gruppo di paesi o regioni geografiche possano essere specifiche in ragione della loro origine senza essere necessariamente garantite in ragione di tale origine, “non osta necessariamente a che uno Stato membro imponga un’indicazione obbligatoria supplementare, relativa al luogo di produzione, che sia più precisa della semplice indicazione «UE/extra-UE», nonostante l’armonizzazione delle norme sanitarie e ambientali applicabili all’interno dell’Unione europea”.

3. Conclusioni

La Corte di Giustizia pronuncerà sentenza il prossimo ottobre 2020.

La decisione delle questioni sollevate dal giudice francese potrebbe avere ricadute pratiche importanti circa la legittimità non solamente del decreto specificamente impugnato, ma altresì delle varie disposizioni normative nazionali adottate, negli anni, dagli Stati membri.

Chissà che i Giudici di Lussemburgo non colgano l’occasione per portare finalmente ordine nel complesso rapporto tra indicazioni obbligatorie UE e indicazioni obbligatorie supplementari nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono consultabili qui: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228713&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10007424

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