2-Frodi alimentari

La delega di funzioni nell’impresa alimentare

In tema di individuazione delle responsabilità penali all’interno di una struttura aziendale complessa operante nel settore alimentare, il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente ad escludere la responsabilità del delegante, laddove emergano deficit strutturali e non occasionali del processo produttivo.

È quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione Penale in materia di delega di funzioni, strumento di organizzazione delle funzioni aziendali di estremo interesse, specie per le strutture particolarmente articolate.  

Cosa si intende per “delega di funzioni”? Quali requisiti deve soddisfare una delega per essere valida? Ci sono dei punti controversi e delle soluzioni prospettabili? Vediamo.

Indice articolo

  1. Delega di funzioni: cos’è
  2. Requisiti della delega di funzioni in materia alimentare: cosa dice la giurisprudenza
  3. Delega di funzioni nel settore alimentare: punti controversi e prospettive di riforma

1. Delega di funzioni: cos’è

Per “delega di funzioni” intendiamo l’atto tra privati con cui, all’interno di un’organizzazione aziendale, sono distribuiti precisi compiti e poteri.

Tale distribuzione di compiti e poteri, in particolare, avviene attraverso una loro traslazione da un soggetto A (c.d. delegante) ad un soggetto B (c.d. delegato). Solitamente, il soggetto delegante è rappresentato dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante/amministratore delegato della società, dalla persona che, in generale, riveste una posizione di garanzia relativamente a talune attività aziendali.

Nel settore alimentare, la delega di funzioni può riguardare il trasferimento di compiti e poteri con riferimento, ad esempio, alla sicurezza e all’igiene degli alimenti, all’adempimento degli obblighi di tracciabilità e rintracciabilità, all’osservanza della legislazione alimentare circa la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori.

Di norma, la delega di funzioni è utilizzata nelle strutture aziendali particolarmente complesse, ove non è ragionevole pensare che sia un unico soggetto ad occuparsi di garantire il rispetto di tutti gli obblighi giuridici che investono l’attività d’impresa.

La ripartizione di compiti e poteri tra più soggetti comporta, all’evidenza, una distribuzione delle responsabilità, anche penali, derivabili dall’inosservanza degli obblighi connessi all’esercizio dei compiti delegati.

Nulla vieta di adottare un sistema di deleghe di funzioni anche all’interno di un’organizzazione aziendale di modesta complessità e/o dimensione; è chiaro che se la struttura organizzativa è meno articolata, occorrerà allegare l’esistenza, alla base, di una reale esigenza aziendale di delegare compiti e poteri (e di spogliare, di fatto, il titolare dell’azienda delle responsabilità a lui spettanti).

Questo per evitare che si ricorra alla designazione, quali delegati di funzioni, di mere “teste di legno”.

Nelle strutture di ampia articolazione, l’esistenza di una reale esigenza aziendale di ricorrere allo strumento della delega di funzioni può essere addirittura presunta in re ipsa, cioè considerata intrinseca all’organizzazione stessa, al punto da rendere superfluo il ricorso formale alla delega di funzioni (Cass. Pen., n. 11835/2013, secondo cui “Nelle imprese di grandi dimensioni, caratterizzate anche dal decentramento delle singole strutture produttive o commerciali, l’esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi di vertice, è superflua, dovendosi presumere “in re ipsa”, allorquando ricorra la suddivisione dell’azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati e idonei. Tale principio, coerente con il dettato dell’art. 27, comma 1, cost. e con la fondamentale regola logica secondo la quale “ad impossibilia nemo tenetur” (che impedisce il contemperamento, da parte di un unico soggetto, di innumerevoli mansioni, anche di vigilanza, consentendone all’interno di grandi aziende la delega e il decentramento) comporta che nei casi in cui l’apparato produttivo o commerciale della società sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata a un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all’interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi od omissivi, integranti reato. Fattispecie in tema di violazione della disciplina in materia di igiene degli alimenti)”.  

2. Requisiti della delega di funzioni in materia alimentare: cosa dice la giurisprudenza

Nell’ambito della legislazione alimentare, non si rinviene, ad oggi, alcuna norma che disciplina la delega di funzioni.

L’istituto è, invero, di derivazione giurisprudenziale e trova oggi cristallizzazione legislativa, in Italia, unicamente nella normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 16 D lgs. n. 81/2008).

Dalle sentenze pronunciate nel corso degli anni, è comunque possibile estrapolare i requisiti minimi che una delega di funzioni deve soddisfare per essere considerata valida ed efficace.

La delega deve, anzitutto, essere connotata dai requisiti della chiarezza e della certezza: i compiti delegati devono essere specificamente individuati e concretamente ripartiti (sarebbe non sufficientemente specifico l’atto con cui si delegasse un’intera funzione aziendale).

Essa, inoltre, deve rispondere al principio di effettività dei poteri delegati: l’attribuzione di compiti, doveri e responsabilità deve essere in capo a chi svolge, in azienda, le mansioni a cui sono sostanzialmente ed operativamente collegate quelle attribuzioni; deve esservi rispondenza tra chi concretamente opera, nell’ambito di una determinata funzione, e il soggetto designato dal delegante.

Rilevante risulta, a tal fine, la scelta del soggetto delegato: egli deve avere conoscenze e competenze (tecniche, scientifiche, amministrative, gestionali) adeguate al corretto esercizio dei compiti oggetto di delega. Diversamente, potrebbe residuare in capo al delegante una responsabilità per aver scelto un sostituto privo della professionalità e dell’esperienza richiesta dall’esercizio dei compiti e poteri delegati (c.d. culpa in eligendo); inoltre, il delegato che ritenga di “non essere all’altezza” dei compiti oggetto dell’atto di delega, non dovrebbe accettare l’incarico.

Ma potrebbe pure verificarsi il caso in cui il delegato, dotato delle conoscenze e competenze richieste per un corretto esercizio dell’incarico, non venga messo nelle condizioni di gestire adeguatamente i compiti delegati. Ebbene, anche in tal caso egli dovrebbe non accettare o rinunciare all’incarico ricevuto, a pena di una sua responsabilità per aver di fatto svolto (non adeguatamente) le funzioni delegate (c.d. colpa per assunzione).

Ai fini dell’esonero di responsabilità del delegante, è necessario, ancora, che al designato siano attribuiti poteri decisionali, di intervento e di spesa compatibili e coerenti con i compiti delegati: il delegato deve poter agire in completa autonomia nell’esercizio della delega (sull’autonomia di spesa, essa non deve consistere in una disponibilità finanziaria illimitata, ma si tratterà di attribuire al delegato un budget adeguato e coerente alle funzioni concretamente assegnate).

La presenza di una delega di funzioni rispondente ai requisiti appena richiamati non esonera tuttavia, sempre e comunque, il delegante da responsabilità. Residua, infatti, in capo al soggetto delegante un obbligo di vigilanza sull’operato del delegato. Ciò al fine di evitare che il titolare di posizioni di garanzia finisca per disinteressarsi completamente delle modalità con cui il delegato concretamente esercita i compiti a lui attribuiti.  Il delegante, dunque, continua ad essere titolare di doveri di vigilanza e di controllo sull’attività delegata, con la possibilità di una sua responsabilità (o corresponsabilità) in caso di una carente od omessa attività di verifica sull’operato del designato.

Ai fini dell’osservanza dell’obbligo di vigilanza da parte del delegante, avranno senz’altro rilievo i contenuti specifici previsti all’interno del Modello di organizzazione e gestione adottato ed attuato dalla persona giuridica ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.  

Inoltre, nel caso in cui il fatto derivi da deficit non occasionali del processo produttivo, bensì strutturali, dovuti ad omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell’impresa, il mero rilascio della delega di funzioni non sarà sufficiente ad escludere la responsabilità del delegante (Cass. penale, n. 27587/2020, fattispecie in cui erano state accertate carenze strutturali, quali la mancanza di un preciso organigramma aziendale e di resoconti periodici al delegante sulle attività di controllo di igiene degli alimenti da parte dei delegati).

3. Delega di funzioni nel settore alimentare: punti controversi e prospettive di riforma

Diversamente dalla delega di funzioni oggi codificata all’art. 16 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per la delega di funzioni nel settore alimentare l’OSA non dispone di univoche indicazioni in merito alla forma che l’atto di delega debba avere.

Se infatti l’art. 16 D. lgs. 81/2008 richiede espressamente che la delega “risulti da atto scritto recante data certa”, in materia alimentare si registrano in giurisprudenza due diversi orientamenti: secondo un primo indirizzo, la forma scritta non sarebbe necessaria, potendo la delega di funzioni essere conferita anche per via orale (Cass. penale, n. 44335/2015), E ciò sia ai fini della validità dell’atto (si parla tecnicamente di forma ad substantiam) sia ai fini della dimostrazione della presenza di una delega, c.d. forma ad probationem (Cass. penale, n. 3107/2013). Altra parte della giurisprudenza richiede, invece, che la delega risulti da atto scritto, quantomeno ad probationem (Cass. penale, n. 6872/2011; n. 16452/2012). Segnalo che il DDL AC n. 2427 di riforma degli illeciti agro-alimentari, attualmente in discussione in Parlamento, prevede all’art. 6, recante modifiche alla legge n. 283/1962, l’introduzione di un articolo 1-bis che disciplini l’istituto della delega di funzioni in materia alimentare.

Questo il testo proposto:

Art. 1-bis. – 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un’impresa alimentare, come individuata ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate».   

Si tratta di una proposta di riforma che ricalca pedissequamente la delega di funzioni in materia prevenzionistica di cui all’art. 16 T.U. Sicurezza.

Dunque, anche in previsione di una possibile adozione del DDL 2427, l’impresa alimentare dotata di un apposito sistema di deleghe potrebbe iniziare a ragionare di formalizzare per iscritto gli atti traslativi delle responsabilità, adempimento in ogni caso consigliato per la documentazione e l’eventuale successiva spendita anche processuale degli strumenti organizzativi aziendali adottati.   

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