2-Sicurezza alimentare

La tutela del Made in Italy agroalimentare

I fenomeni del falso made in Italy e dell’Italian Sounding contravvengono alle regole della corretta concorrenza e della diligenza professionale negli scambi commerciali, arrecando pregiudizio a produttori e commercianti onesti, e turbano, allo stesso tempo, la libertà di scelta e la fiducia alla leale esecuzione del contratto riposta dal pubblico dei consumatori. Gli strumenti di tutela sono di natura penale (art. 4, comma 49, della Legge n. 350/2003 – art. 517 c.p. vendita di prodotti industriali con segni mendaci; artt. 473 – 474 c.p.), ma anche amministrativa e civilistica.

Indice articolo

  1. Falso Made in Italy e Italian Sounding
  2. Origine nella normativa UE: provenienza geografica vs. origine doganale
  3. Made in Italy: strumenti di tutela non solo penale

1. Falso Made in Italy e Italian Sounding

Sono sempre più numerose le imprese alimentari che decidono di apporre sulle confezioni dei propri prodotti il segno Made in Italy.

È innegabile che il Made in Italy richiami, nell’immaginario collettivo, una serie di elementi valorizzanti, primo tra tutti una precisa denominazione spaziale, percepita come uno stile di vita, come “quel qualcosa in più” capace di attribuire al prodotto caratteristiche, anche qualitative, peculiari. Di qui la capacità del segno di riuscire a condizionare le tendenze di acquisto, mediante l’attribuzione al prodotto di pregi inducibili dalla provenienza dal Bel Paese.

Il fenomeno del falso cibo italiano è in spaventosa crescita; aumenta il falso Made in Italy, che consiste nell’indicare falsamente l’origine italiana del prodotto, in realtà avente origine estera, ed aumenta pure la pratica di “Italian Sounding”.

L’Italian Sounding consiste nell’evocare falsamente l’origine italiana in un prodotto non italiano, attraverso l’utilizzo di nomi, parole, immagini (pensiamo, ad esempio, alla bandiera tricolore, all’effigie del Colosseo o del Duomo di Milano, ecc.), che richiamano l’Italia, in modo da indurre il consumatore a credere erroneamente che il prodotto sia di origine italiana. Di recente, la pratica di Italian Sounding è stata inserita tra gli atti di pirateria di cui all’art. 144 Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005).

Entrambi questi fenomeni di “cibo taroccato” traggono vantaggio in modo improprio da un’identità e da una reputazione sfruttate in modo indebito e spesso intaccate negativamente.

Avviene, sovente, che molte imprese agroalimentari italiane vengano acquistate da compagnie e gruppi stranieri. Il nome suona italiano e viene associato all’impresa originaria che ha prodotto il bene, ma il segno “Made in Italy” perde inevitabilmente significato, in ragione, ad esempio, della delocalizzazione produttiva, dell’utilizzo di materie prime non locali, dell’omologazione dei prodotti.

Ma quando un prodotto può dirsi originario di un determinato Paese, secondo la normativa europea? Vediamo.

2. Origine nella normativa UE: provenienza geografica vs. origine doganale

Quello dell’origine è uno dei concetti più complessi da decifrare all’interno della legislazione europea.

In termini generali, possiamo dire che esiste un’origine secondo il Codice Doganale europeo (Regolamento UE n. 952/2013), applicabile per tutte le merci che entrano nel territorio doganale UE o che ne escono, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale  paese o territorio, mentre “le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subìto l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione” (art. 60, par. 2 – acquisizione dell’origine non preferenziale delle merci).

Il concetto di origine doganale consente a talune industrie con sede in Italia e produzione dislocata all’estero (per esempio, industrie metalmeccaniche, tessili e d’abbigliamento, ecc.) di apporre, legittimamente, sui propri prodotti fabbricati all’estero il contrassegno “made in Italy”; tutto ciò perché l’origine assume qui una connotazione prettamente giuridica e non materiale, finalizzata ad indicare “la provenienza da un dato produttore/imprenditore” (italiano), che fissa e garantisce lo standard qualitativo dei propri prodotti.

Il discorso si complica per l’industria agroalimentare.

Perché nel settore del food  il concetto di origine doganale deve fare i conti con l’origine o provenienza di cui all’art. 26, par. 3, del Regolamento UE n. 1169/2011 sull’informazione alimentare.

Come espresso dalla stessa Commissione europea nella Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 26, par. 3, reg. 1169/2011, consultabile qui, le diciture quali «fatto in (paese)», «Made in (paese)», «prodotto in (paese)», vengono, infatti, associate dai consumatori a un’indicazione dell’origine o del luogo di provenienza geografica dell’alimento e pertanto, in linea di principio, dovrebbero essere considerate tali.

E così, ad esempio, con riferimento ai prodotti agricoli, la giurisprudenza penale italiana ha affermato che con riguardo alla nozione di “origine”, essendo la qualità dei prodotti agricoli legata all’ambiente naturale e umano di produzione, e dunque connessa in modo rilevante all’ambiente geografico nel quale i prodotti sono coltivati, l’origine debba intendersi riconducibile alla provenienza geografica e non soltanto imprenditoriale, dunque indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione.

Lo stesso può dirsi per i prodotti industriali di natura alimentare sottoposti a peculiari regimi attributivi di una garanzia di tipicità e qualità territoriali. Ne deriva che non possono mettersi in circolazione con la dicitura “prodotto italiano” e/o con la stampigliatura della bandiera tricolore, ad esempio, confezioni di funghi porcini, imbustati in Italia, di qualità e origine diverse da quelle attestate, in quanto provenienti da paesi extracomunitari (Cass. Penale n. 42874/2014), o bottiglie di olio d’oliva prodotto con olive raccolte all’estero (Cass. Penale, n. 12451/2006), o, ancora, bevande da comporre ad opera del consumatore (cosiddetti “wine-kit”), evocative del gusto di un vino italiano DOC, nel caso in cui il mosto fornito dal venditore non provenga da vitigni italiani, diversamente da quanto desumibile dalla confezione, che reca invece l’indicazione di vini italiani a denominazione di origine protetta, la denominazione “vini italiani” e le effigi della bandiera italiana e del Colosseo (Cass. Penale n. 9357/2020).

3. Made in Italy: strumenti di tutela non solo penale

Il made in Italy trova tutela penale, con riferimento a tutti gli aspetti che esso coinvolge, nel disposto di diverse fattispecie incriminatrici.

Vi è, anzitutto, il delitto di cui all’art. 4, comma 49 Legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004), secondo cui costituisce reato punito ai sensi dell’art. 517 del Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione, ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine.

La disposizione chiarisce i caratteri della indicazione “falsa” di provenienza (stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine), nel mentre la indicazione “fallace” si configura anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, ma l’uso di segni, figure, o quant’altro è tale da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (si pensi al significato evocativo o alla reputazione riguardo all’identità del prodotto).

Il reato può commettersi lungo tutta la filiera (sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio).

Finché i prodotti o le merci non vengano immessi in libera pratica, è prevista la possibilità di sanare sul piano amministrativo sia la fallace indicazione (attraverso la asportazione, a cura ed a spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana), sia la falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza (attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made in Italy“).

Per completezza, va detto che la norma prevede, al successivo comma 49-bis, un illecito di tipo amministrativo per l’ipotesi dell’uso fallace del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine. La giurisprudenza ha chiarito che la “fallace indicazione” del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l’immissione in commercio integra

a) il reato previsto dall’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana;

b) l’illecito amministrativo previsto dall’art. 4, comma 49-bis, della medesima legge, qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti (Cass. Pen., n. 25030/2017).

L’illecito amministrativo è comunque punito con una sanzione pecuniaria che va da euro 10.000,00 ad euro 250.000,00, a cui consegue la confisca amministrativa della merce, ai sensi del successivo comma 49-ter.

Tornando alla tutela penale, possono configurarsi anche i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), o ancora, il reato di cui all’articolo 16, comma 4, D.L. 135/2009, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, a tutela del cosiddetto “Full made in Italy” (prodotto 100% italiano).  

Ma proprio perché il falso made in Italy contravviene alle regole della corretta concorrenza e della diligenza professionale negli scambi commerciali, arrecando pregiudizio a produttori e commercianti onesti, e turbando, allo stesso tempo, la libertà di scelta e la fiducia alla leale esecuzione del contratto riposta dal pubblico dei consumatori, esso non è oggetto di tutela di natura esclusivamente penale.

È possibile, difatti, individuare strumenti di tutela anche nei seguenti altri settori:

  1. concorrenza e mercato: si pensi all’azione di tutela contro gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 cod. civ.), nonché, per il consumatore, alla tutela amministrativa e giurisdizionale contro pratiche commerciali scorrette (ad esempio, in materia di pubblicità) di cui all’art. 27 del Codice del Consumo (D. lgs. n. 206/2005), oltre alla disciplina dell’azione di classe risarcitoria per la protezione di interessi collettivi (art. 140-bis) e alla tutela civilistica tradizionale in materia di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale;
  2. proprietà intellettuale: si vedano le azioni a tutela del marchio e di altri segni distintivi previste dal D. Lgs. n. 30/2005.  

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