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Misure per il sostegno dell’economia: il contributo per la filiera della ristorazione

Prorogato fino al prossimo 15 dicembre il termine per chiedere l’erogazione del Bonus Ristoranti 2020, istituito all’art. 58 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Vediamo a chi è rivolta l’agevolazione, quali requisiti sono necessari per ottenerla e come richiederne l’erogazione.

Indice articolo

  1. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia: il Fondo per la filiera della ristorazione
  2. Bonus Ristoranti 2020: chi può richiederlo, a quali condizioni e come
  3. Erogazione del contributo: verifiche e sanzioni

1. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia: il Fondo per la filiera della ristorazione

E’ stato prorogato fino al prossimo 15 dicembre il termine per presentare domanda per l’ottenimento del Bonus Ristoranti 2020.

Si tratta di un contributo a fondo perduto, pensato per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima del territorio.

L’art. 58 D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020 ha, infatti, istituito un fondo per la filiera della ristorazione, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari.

Senza dubbio quello della ristorazione risulta tra i settori più colpiti dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria tuttora in corso.

Il Decreto del Mipaaf del 27 ottobre scorso stabilisce, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, i criteri e le modalità di gestione del Fondo, prevedendo che il contributo è riconosciuto per gli acquisti di prodotti agroalimentari (inclusi vitivinicoli, prodotti della pesca e dell’acquacoltura), anche DOP e IGP, ovvero da vendita diretta o ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito, effettuati dopo il 14 agosto 2020.

Ai fini dell’attuazione della misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco, quali quelli contenuti nell’Allegato I al Decreto attuativo citato (a titolo esemplificativo: latte 100% italiano, salumi e carne da animali nati, allevati e macellati in Italia, olio EVO 100% da olive italiane e/o DOP, pasta secca e riso da risotto con materia prima 100% italiana, sughi pronti da materia prima italiana, vini DOP e IGP, aceti balsamici DOP e IGP, ecc.).

2. Bonus Ristoranti 2020: chi può chiederlo, a quali condizioni e come

Ma chi ha diritto a richiedere il contributo ristorazione?

Il Decreto Agosto n. 104/2020 si rivolgeva unicamente alle imprese in attività alla data del 15.08.2020, con seguente codice Ateco:

•             56.10.11: ristorazione con somministrazione,

•             56.29.10: mense,

•             56.29.20: catering continuativo su base contrattuale.

In sede di conversione, è stato recepito l’emendamento che ha, nei fatti, ampliato le categorie di beneficiari, con l’aggiunta di ulteriori 3 codici Ateco:

•             56.10.12: attività di ristorazione connesse alle aziende agricole,

•             56.21.00: catering per eventi, banqueting,

•             55.10.00: alberghi, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Le attività inserite in questi 6 codici Ateco possono, dunque, accedere alla domanda di contributo a fondo perduto per la ristorazione.

Quali requisiti rispettare?

Alcuni soggettivi e altri oggettivi.

Tra i requisiti soggettivi, che si sommano al possesso di uno dei sei codici Ateco di cui sopra, è previsto che l’impresa sia stata avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019, oppure -se avviata in epoca antecedente- che il fatturato medio da marzo a giugno 2020 sia inferiore a tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.

Il requisito oggettivo consiste, invece, nell’acquisto (dopo il 14.08.2020), documentabile fiscalmente, di almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari, con la precisazione che il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata, per la quale si chiede l’erogazione dell’agevolazione.

Esempio: se acquisto tre tipologie dello stesso prodotto, ad esempio un vino generico, uno DOP e uno biologico, non trattandosi di categorie merceologiche differenti, il mio acquisto è da considerare acquisto di prodotto principale, che non può dunque superare il 50% della spesa.

Dal momento che il bonus ristorazione è di importo compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 10.000,00 IVA esclusa, se si fa domanda per acquisti uguali o superiori a diecimila euro, la spesa per l’acquisto del prodotto principale non può superare, in buona sostanza, l’importo di euro 5.000,00. Maggiori esemplificazioni sono contenute nella sezione FAQ del Portale della ristorazione.

Come si presenta la domanda?

Sono previste due modalità alternative di presentazione della domanda:

1) domanda online sulla piattaforma dedicata del Portale della ristorazione, previa registrazione e allegazione della documentazione richiesta;

2) domanda cartacea (sul Portale viene messo a disposizione un modulo di domanda editabile) da consegnare in plico in busta chiusa presso gli Uffici Postali, unitamente alla documentazione richiesta (tra cui, senz’altro, le fatture certificanti gli acquisti successivi al 14.08.2020 con eventuali documenti di trasporto).

Importante: ai fini della ammissibilità della domanda presentata, non è richiesto che i documenti fiscali certificanti gli acquisti siano quietanzati; le fatture di acquisto delle merci possono essere anche non pagate; difatti, il contributo viene erogato, nella misura del 90%, in anticipo e la presentazione della quietanza di pagamento (che deve avvenire con modalità tracciabile) è richiesta solo ai fini della corresponsione del saldo del contributo, pari al residuo 10% del rimborso.  

Il contributo percepito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta.

3. Erogazione del contributo: verifiche e sanzioni

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, mediante il proprio dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo.

È, peraltro, prevista la collaborazione da parte dell’Agenzia delle entrate per la verifica delle fatture e dei corrispettivi quietanzati presentati a saldo dai singoli soggetti beneficiari; controlli specifici sono, inoltre, indicati relativamente alla verifica della perdita del fatturato.

Quanto alle sanzioni, il comma 8 dell’art. 58 del Decreto Agosto, inserito in sede di conversione, stabilisce che salvo che il fatto costituisca reato, l’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante”.

Sembrerebbe che il legislatore prediliga, sotto il profilo sanzionatorio, proprio lo strumento della sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto l’art. 58 citato sancisce espressamente che in caso di configurazione del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter Codice Penale), il fatto costituisce illecito amministrativo se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 8.000,00 (a fronte della soglia di euro 4.000,00 circa, prevista dal comma secondo dell’art. 316-ter).  

All’irrogazione della sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n. 689/1981, provvede l’ICQRF; in caso di mancato pagamento, si procede all’emissione dei ruoli di riscossione coattiva.

Infine, può essere utile ricordare che in caso di cessazione dell’attività d’impresa successivamente all’erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del bonus spettante, in modo da essere in grado di esibirli a richiesta degli organi competenti.

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