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Nuovi reati presupposto per la responsabilità 231: il recepimento della Direttiva PIF

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (cosiddetta Direttiva PIF).

Indice articolo

  1. La Direttiva (UE) 2017/1371
  2. Il recepimento italiano: nuove responsabilità 231 per l’impresa agricola
  3. Conclusioni

1. La Direttiva (UE) 2017/1371

Il 5 luglio 2017 Parlamento Europeo e Consiglio hanno approvato il testo della cosiddetta Direttiva PIF, che poneva l’obbligo a carico degli Stati membri di adottare, entro il 6 luglio 2019, strumenti di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, attraverso la previsione di fattispecie di reato e forme di responsabilità anche delle persone giuridiche, per gli illeciti recanti pregiudizio alle finanze unionali.

La Direttiva europea prevedeva, a tal fine, che gli Stati membri adottassero le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile venisse sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendessero sanzioni pecuniarie penali o non penali e che potessero comprendere anche altre sanzioni, quali le seguenti:

a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

b) l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;

c) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;

d) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

e) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti utilizzati per commettere l’illecito (art. 8 della Direttiva).

2. Il recepimento italiano: nuove responsabilità 231 per l’impresa agricola

A un anno dalla scadenza del termine assegnato dall’Unione, l’Italia recepisce ora la Direttiva europea prevedendo, per quel che interessa ai nostri fini, modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che estendono di fatto la responsabilità amministrativa della persona collettiva (non solo impresa agricola).

Nel novero dei cosiddetti reati presupposto della responsabilità dell’ente, vengono, difatti, ora introdotti i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (art. 2 L. 898/1986 – cosiddetta “frode in agricoltura”), peculato – escluso il peculato d’uso – (art. 314, comma primo, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.), abuso d’ufficio (323 c.p.), contrabbando (D.P.R. n. 43/1973) e taluni reati tributari (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione) in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere.

Proviamo a riflettere sulla previsione della cosiddetta “frode in agricoltura”, che interessa tutte le imprese beneficiarie di pagamenti o aiuti finanziari europei, previsti in materia di politica agricola comune (PAC).

Il reato ora introdotto nel catalogo dei “reati 231” è quello di cui all’art. 2 della legge n. 898/1986, che punisce “ove il fatto non configuri il più grave reato di cui all’art. 640-bis c.p., chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” (a cui vengono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa europea a complemento delle somme a carico dei Fondi UE, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa europea).

Se la somma indebitamente percepita è uguale o inferiore a 5.000,00 euro, la condotta costituisce illecito amministrativo.

La clausola di sussidiarietà (“ove il fatto non configuri il più grave reato di cui all’art. 640-bis c.p.”) con cui si apre la previsione di cui all’art. 2 Legge n. 898/86 palesa il rapporto tra la fattispecie in esame e quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dal Codice penale, già reato presupposto della responsabilità 231: la disposizione codicistica punisce la condotta truffaldina vera e propria, esplicitata attraverso artifici o raggiri che inducano in errore il soggetto erogante; la condotta della frode in agricoltura sembrerebbe consistere in un quid minoris, rappresentato dalla (dolosa) esposizione di dati o notizie falsi, che comporti l’indebito conseguimento dell’erogazione.

3. Conclusioni

Il recepimento nazionale della Direttiva PIF obbliga le imprese beneficiarie di fondi europei ad aggiornare il proprio Modello di organizzazione e gestione, valutando i rischi di commissione dei nuovi illeciti penali aggiunti all’elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa e implementando specifici protocolli ed efficaci misure organizzative di contrasto.H2

L’impresa che abbia adottato ed efficacemente attuato un valido Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ha già adeguatamente valutato il rischio di commissione della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Per valutare e, quindi, gestire il nuovo rischio di commissione della frode in agricoltura, perché non partire dai dati raccolti attraverso l’attività di risk analysis operata per il reato di cui all’art. 640-bis c.p.?

E perché non individuare nuove misure preventive attraverso un approccio di anticipazione della soglia di intervento rispetto alle misure adottate fino a questo momento?

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