2-Sicurezza alimentare

Sicurezza igienico-sanitaria: l’art. 5 Legge n. 283/62 tra dettato normativo e prassi giudiziaria

Se c’è una disposizione normativa che viene applicata quotidianamente per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle sostanze alimentari, quella è, senza dubbio, l’art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.

Analizziamone le varie fattispecie di reato e diamo uno sguardo alla casistica più ricorrente.

Indice articolo

  1. Dettato normativo
  2. Trattamento sanzionatorio
  3. Applicazione pratica

1. Dettato normativo

Risale al lontano 1962 una delle norme ancora oggi più applicate nei confronti degli OSA per la tutela della sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.

Una disposizione, quella di cui all’art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, che ha saputo resistere ad ondate di depenalizzazione che hanno colpito la materia agroalimentare (si pensi a quella attuata ai sensi dell’art. 1 D. lgs. n. 507/1999) e che continua a trovare ampia diffusione nella casistica, incurante di quanti ne invocano un generale ripensamento.

La norma, posta a tutela della food safety, contiene diverse fattispecie di reato, tutte di natura contravvenzionale, il cui trattamento sanzionatorio -invero piuttosto blando- è previsto al successivo art. 6.

L’art. 5 della Legge n. 283/62, a cui avevamo già accennato quando abbiamo trattato il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, dispone che

è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mesclate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

[fattispecie abrogata];

[fattispecie abrogata];

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo”.

Si tratta di figure autonome di reato anche piuttosto eterogenee tra loro, che abbracciano, bene o male, gran parte delle ipotesi illecite in materia di igiene e sicurezza alimentare sanitaria.

Poiché sono poste a tutela del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura, non serve che dalle condotte illecite si determini un danno alla salute.

2. Trattamento sanzionatorio

Le fattispecie di reato contenute nell’art. 5 sono punibili anche a titolo di colpa, con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da seicentomila a sessanta milioni delle vecchie lire, pena che diventa leggermente più severa (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni) per le previsioni di cui alle lettere d) e h).

Questo consente all’OSA, in buona sostanza, di evitare il giudizio sulla responsabilità e di definire il procedimento penale a proprio carico chiedendo al giudice di poter accedere all’istituto dell’oblazione discrezionale previsto dall’art. 162-bis del Codice penale.

Grazie all’oblazione, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento; il giudice valuta la richiesta verificando la presenza delle condizioni richieste e l’inesistenza di elementi ostativi, e decidendo se ammettere o respingere la domanda di oblazione in considerazione della ritenuta gravità del fatto.

Ammessa l’oblazione e pagata la somma dovuta, il reato viene estinto.

3. Applicazione pratica

Proviamo a richiamare alcune delle decisioni più ricorrenti, intervenute per le fattispecie più applicate previste dall’art. 5.

L’ipotesi di cui alla lett. a), ricordiamo, ha ad oggetto sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi (non necessariamente per mano dell’uomo, ma ad esempio a causa di mal conservazione) o mescolate a sostanze di qualità inferiore. Può integrare il reato la detenzione per la successiva commercializzazione di olio extra vergine di oliva risultato non essere conforme in quanto il valore spettrofotometrico riscontrato alle analisi di laboratorio risulti superiore al limite previsto per l’olio extravergine di oliva (Cass. Pen. n. 56036/2017).

Di gran lunga più ricorrente l’ipotesi relativa alle sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (lett. b), nozione che riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria previste da atti normativi (leggi, regolamenti, atti amministrativi generali), ma anche da regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale (Cass. Pen. n. 27541/2020).

E così, configurerà il reato in esame già la messa in vendita di pane non confezionato sulla pubblica via, esposto, perciò, agli agenti atmosferici in grado di alternarne le proprietà intrinseche (Cass. Pen. n. 45274/2018), ovvero la conservazione di bottiglie di acqua minerale all’aperto ed esposte al sole (n. 39037/2018).

Degna di nota particolare è, infine, anche la previsione di cui alla lett. d), relativa alle sostanze insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, relativamente alla quale integra reato la vendita, la detenzione per la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari che contengono microrganismi estranei alla loro composizione naturale, anche se non ricomprese tra quelle per le quali il regolamento di esecuzione della Legge 283/62 prevede limiti di accettabilità (Cass. Pen. n. 11246/2019 – fattispecie di accertata presenza, in una partita di salsiccia in vendita in una macelleria, di batteri della “salmonella cd. minore” del tipo Spp).

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