1-Etichettatura

Vendita online di prodotti alimentari: adempimenti e regole da seguire

Sono sempre più frequenti i siti internet ove è possibile concludere l’acquisto di prodotti alimentari (cosiddetto e-commerce), anche provenienti da agricoltura biologica. Vediamo quali regole seguire per fornire una corretta informazione al consumatore, per vendere a distanza prodotti bio e cosa rischia l’impresa alimentare che fornisca informazioni in maniera non completa o che non adempia ai relativi obblighi.

Indice articolo

  1. Vendita di prodotti alimentari: informazioni obbligatorie
  2. Vendita di prodotti alimentari a distanza: quali informazioni fornire
  3. Vendita di prodotti biologici a distanza: adempimenti specifici

1. Vendita di prodotti alimentari: informazioni obbligatorie

Uno dei princìpi fondamentali che deve ispirare l’attività dell’OSA è quello di fornire al consumatore le basi per effettuare scelte d’acquisto consapevoli.

Questo è possibile, all’evidenza, attraverso la fornitura di informazioni, circa caratteristiche e qualità dell’alimento, che rispecchi criteri di chiarezza, precisione, completezza, accessibilità e leggibilità.

Per rispondere a questa esigenza, sappiamo che la legislazione del settore alimentare prevede un elenco di indicazioni da fornire obbligatoriamente, previsto dall’art. 9 del Regolamento UE n. 1169/2011), quali

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e) la quantità netta dell’alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto;

i) il paese d’origine o il luogo di provenienza, ove previsto;

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale.

Si tratta di informazioni minime indispensabili, che devono essere fornite non solo attraverso l’etichettatura del prodotto, ma anche quando si tratta di pubblicità e presentazione del prodotto medesimo, in qualsiasi forma espletate.

Cosa accade quando mettiamo in vendita un prodotto alimentare online?

Ci sono delle regole da seguire per evitare di incappare in violazioni? Vediamo.

2. Vendita di prodotti alimentari a distanza: quali informazioni fornire

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha cambiato radicalmente le nostre abitudini quotidiane.

Recenti indagini hanno rilevato un incremento significativo del settore e-commerce, specie per l’acquisto di generi alimentari, canale più sicuro per fare la spesa; segnale che il consumatore ha maturato una maggiore fiducia verso questa nuova forma di acquisto a distanza.

Di qui gli investimenti sul digitale di imprese alimentari, grandi e piccole, che si sono messe in gioco con marketplace e siti internet di proprietà.

Purtuttavia, sono ancora molti i “negozi online” ove manca una corretta e completa informazione alimentare.

Spesso si sceglie di caricare sul sito web foto del prodotto rappresentative unicamente del cosiddetto “fronte-confezione”, nel mentre -in genere- gran parte delle indicazioni obbligatorie figura sul retro-pack.

Oppure si opta per l’inserimento testuale di una “descrizione” del prodotto, che fornisce alcune o parziali indicazioni o, addirittura, informazioni ambigue o non conformi a quelle contenute in etichetta.

Ebbene, quali regole rispettare?

La vendita di prodotti alimentari online rientra nella definizione di “Tecnica di comunicazione a distanza”, intesa come “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti” (art. 2, par. 2, lett. u), Reg. UE 1169/2011).

L’art. 14 dello stesso Reg. UE 1169/2011 stabilisce, per la “vendita a distanza” di prodotti alimentari preimballati, l’obbligo di fornire le informazioni obbligatorie di cui all’art. 9, ad eccezione del termine minimo di conservazione o data di scadenza, da rendere disponibili “prima della conclusione dell’acquisto”, sul supporto della vendita a distanza, o fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare, senza costi supplementari per il consumatore.

In buona sostanza, il consumatore deve essere messo nella condizione, prima di aggiungere l’articolo al carrello, di disporre di tutte le indicazioni obbligatorie, esattamente come se egli si trovasse in negozio o al supermercato e afferrasse il prodotto dallo scaffale per leggere l’etichetta.

La mancata messa a disposizione delle indicazioni obbligatorie costituisce violazione del combinato disposto degli articoli 9 e 14 del Reg. UE n. 1169/2011.

Per questa violazione, l’art. 7 del D. Lgs. n. 231 del 15 dicembre 2017 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000 (duemila/00) a € 16.000 (sedicimila/00).

3. Vendita di prodotti biologici a distanza: adempimenti specifici

Navigando in rete, altro caso che ricorre spesso è quello dell’omessa notifica alle autorità nazionali competenti dell’attività di vendita online di prodotti alimentari da agricoltura biologica.

Si pensi all’OSA che non produca, né prepari prodotti biologici (ad esempio: un supermercato) e che, quindi, si limiti a vendere a distanza – come, peraltro, magari fa già presso il proprio esercizio commerciale- prodotti derivanti da agricoltura biologica.

Per il diritto alimentare europeo vendere prodotti biologici online è diverso dal venderli in presenza.

Infatti, sappiamo che il titolare di un negozio in cui si vendono prodotti bio (prodotti da altri) può anche essere non certificato come biologico e non inserito nel circuito dei controlli specifici previsti per tale settore.

Questo è possibile perché l’art. 28, par. 2, Reg. CE n. 834/2007 concede agli Stati membri la facoltà di esentare dagli obblighi di notifica dell’attività alle autorità nazionali competenti e di assoggettamento ai controlli gli OSA che vendano prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale”, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

Ma cosa deve intendersi, dunque, per “vendita diretta al consumatore o utilizzatore finale”? Vendita senza intermediari, anche via internet?La risposta arriva dalla Corte di Giustizia europea, la quale, con sentenza del 12 ottobre 2017 (causa C-289/16, Kamin und Grill Shop GmbH) ha stabilito che “affinché i prodotti possano essere considerati venduti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale”.

L’interpretazione così fornita esclude dall’esenzione l’ipotesi della vendita al dettaglio online e a distanza.

Alla luce di questa pronuncia della CGUE, difatti, il Decreto del Mipaaf 18 luglio 2018, n. 6793 ha precisato, all’art. 8, che “Affinché i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale” (comma 3, ultima alinea) e che l’esenzione “non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici” (comma 4).

E, allora, il distributore “in presenza” di prodotti bio gode dell’esenzione agli adempimenti specifici di cui all’art. 28, par. 1, Reg. CE 834/2007.

Ma se lo stesso distributore decide di vendere prodotti biologici online, rivivono gli adempimenti previsti per il biologico e l’OSA deve previamente notificare la propria attività alle autorità nazionali competenti e assoggettarsi ai controlli in materia di agricoltura biologica.

Per l’individuazione della sanzione in caso di mancata notifica dell’attività di vendita online alle autorità nazionali competenti, manca una previsione sanzionatoria specifica.

E allora gli Organi accertatori fanno generalmente ricorso, andando “per esclusione”, alla violazione contenuta nell’art. 10, comma 2, del Decreto legislativo n. 20/2018, secondo cui “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento [sull’agricoltura biologica]  i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro”.

Ma siamo davvero sicuri che, così procedendo, venga rispettato il principio di legalità e che questa previsione sia confacente al caso specifico?

Che non sia opportuno intervenire normativamente, anche solo per fugare dubbi in merito ad un possibile vuoto di tutela?

Al contenzioso la risposta.

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