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Adeguamento controlli ufficiali – Parte II: proposte “correttive” per la conversione in legge della disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

È stato presentato alla Camera per la conversione in legge (AC 2972) il decreto-legge n. 42/2021, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare.

Analizziamo le proposte di emendamento formulate dalla Commissione in sede referente, che suggeriscono modifiche sostanziali (ad esempio, sull’istituto della diffida) e importanti passi indietro, quale la reintroduzione delle garanzie dell’interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l’analisi di campioni (art. 223 disp. att. c.p.p.).

Indice articolo

  1. Le proposte emendative al D.L. n. 42/2021
  2. Focus: sulla controperizia e sulla procedura di controversia
  3. Focus: sull’istituto della diffida

1. Le proposte emendative al D.L. n. 42/2021

Continua la saga delle misure adottate dal Governo per consentire l’adeguamento dell’ordinamento interno al Regolamento UE 2017/625 sui controlli ufficiali in materia agroalimentare.

Eravamo rimasti all’adozione d’urgenza del D.L. n. 42/2021, in vigore dallo scorso 25 marzo, volta ad evitare l’abrogazione della disciplina repressiva, penale e amministrativa, in tema di sicurezza sanitaria degli alimenti, abrogazione sancita, imprudentemente, dal Decreto legislativo n. 27/2021.

Nel nostro precedente articolo ci eravamo lasciati con l’auspicio che alcuni problemi pratico-interpretativi venissero (e vengano!) eliminati in sede di conversione in legge del DL. 42/2021 in esame.

Manca ormai poco alla conversione in legge del provvedimento, ma pare, anzitutto, che non vi sia ancora proposta emendativa concreta in merito ad una diversa formulazione dell’art. 1, comma 1, lett. c) D.L. 42/2021 volta ad individuare con precisione quali siano le disposizioni del regolamento d’esecuzione della legge n. 283/62 (d.P.R. 327/1980, che consta di 79 articoli e quattro allegati) destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate.   

Sotto altri profili, alcuni emendamenti si presentano come interessanti.

Vediamoli.

2. Focus: sulla controperizia e sulla procedura di controversia

Nel corso dell’esame in sede referente, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali hanno approvato alcuni emendamenti mediante i quali hanno inserito nel decreto-legge gli articoli 01 e 02, che intervengono sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 D. lgs. 27/2021.

Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (art. 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (art. 8).

Nella formulazione attuale, entrambi gli articoli escludono l’applicazione dell’art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell’interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l’analisi di campioni.

Le modifiche approvate dalle Commissioni sono volte a ripristinare l’applicabilità del citato art. 223 disp. att. c.p.p., coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

3. Focus: sull’istituto della diffida

Gli emendamenti presentati prevedono, infine, l’introduzione di un articolo 1-bis, che interviene sull’art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’autorità di controllo (c.d. diffida).

Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell’art. 1 del citato decreto-legge

  • si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare;
  • circoscrive l’applicazione dell’istituto alla prima contestazione dell’illecito;
  • fissa il più stringente termine di 30 giorni per l’adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90);
  • non prevede un termine per l’elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell’illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l’adempimento alle prescrizioni) né richiede l’eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore;
  • introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione;
  • esclude dall’applicazione dell’istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell’illecito tramite comunicazione al consumatore.

La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge n. 91/2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

Senza modificare il campo d’applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, l’emendamento consente l’applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria, anche se congiunta a sanzione di altra tipologia, ad esempio interdittiva.

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