2-Sicurezza alimentare

Adeguamento controlli ufficiali: le sorprese contenute nel Decreto legislativo n. 27/2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 11.03.2021, n. 60) il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il secondo dei quattro decreti italiani finalizzati all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 (Nuovo Regolamento europeo sui controlli ufficiali), ai sensi dell’articolo 12 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Analizziamo le principali novità contenute nel Decreto, in vigore dal prossimo 26 marzo.

Indice articolo

  1. Decreto legislativo n. 27/2021 e adeguamento al Reg. UE 2017/625
  2. Focus: diritti dell’operatore: controperizia e procedura di controversia
  3. Focus: abrogazione della Legge n. 283/1962

1. Decreto legislativo n. 27/2021 e adeguamento al Reg. UE 2017/625

A distanza di dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo dei quattro Decreti emanati dal Governo per l’adeguamento e il raccordo delle disposizioni nazionali vigenti alla nuova disciplina sui controlli ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625 (D. lgs. n. 23/2021, in vigore dal prossimo 19 marzo), lo scorso 11 marzo è stato pubblicato il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, in attuazione della delega di cui all’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.  

Avevamo accennato alla disciplina sui controlli ufficiali contenuta nel Regolamento europeo n. 625/2017 e alle principali novità dettate in materia, sia per l’OSA che per l’accertatore.

Oggi analizziamo insieme i contenuti del Decreto legislativo n. 27/2021, in vigore dal prossimo 26 marzo, e cerchiamo di comprendere se di adeguamento alle previsioni UE possiamo parlare.

2. Focus: diritti dell’operatore: controperizia e procedura di controversia

Dopo aver individuato, nelle sue prime previsioni, le finalità perseguite (art. 1), le autorità competenti e il personale ad esse afferente (art. 2), il Piano di controllo nazionale pluriennale e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali (artt. 3 e 4), il decreto n. 27/2021 elenca una serie di obblighi in capo all’operatore (si tratta, in generale, di obblighi di collaborazione con le autorità durante i controlli ufficiali – principalmente, obblighi di garantire gli accessi, nonché di obblighi di comunicazione) e disciplina, finalmente, le due principali novità contenute nel Regolamento UE 625/17.

Mi riferisco all’istituto della controperizia (art. 35 Regolamento Controlli Ufficiali) e all’ipotesi della controversia tra le autorità competenti e gli operatori, in seguito alla controperizia, ora disciplinate, rispettivamente, agli artt. 7 e 8 D. lgs. 27/2021.

Quanto alla controperizia, in particolare, i primi quattro commi dell’art. 7 regolamentano l’attività di prelievo del campione e di registrazione della stessa, nonché la comunicazione dell’esito delle analisi, prove, diagnosi; se l’esito delle analisi è sfavorevole, l’operatore ha diritto, a proprie spese, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell’esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte, dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. L’esame documentale viene richiesto all’Autorità competente che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole. Rientra nella controperizia, laddove tecnicamente possibile, l’esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall’operatore sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.

L’operatore che a seguito di controperizia non condivida le valutazioni dell’autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

L’ISS si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, trasmettendo l’esito della valutazione documentale alle parti interessate, all’Autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi.

Con apposita istanza e a proprie spese l’operatore, entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito della valutazione della documentazione da parte dell’ISS, può chiedere allo stesso ISS un’altra analisi, prova o diagnosi. L’ISS procede alla ripetizione dell’analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi; successivamente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, notifica all’operatore gli esiti della ripetizione dell’analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia; gli esiti vengono comunicati anche all’Autorità competente che ha disposto il campionamento per l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.

Attenzione, perché queste procedure di controversia sostituiranno, a partire dal prossimo 26 marzo, quelle stabilite dall’articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (compresa la revisione d’analisi) e le procedure di analisi di cui all’articolo 223 disp. att. c.p.p. .

Si tratterà di capire se una simile sostituzione sarà ritenuta conforme ai principi costituzionalmente garantiti del giusto processo.

3. Focus: abrogazione della Legge n. 283/1962

All’art. 18 del Decreto in commento figurano, infine, i provvedimenti oggetto di abrogazione.

Tra questi, balza all’occhio la Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui vengono fatte salve esclusivamente le disposizioni previste agli articoli 7, 10 e 22. Ebbene sì, non sono state risparmiate dall’abrogazione le previsioni sanzionatorie penali contenute nell’art. 5, fattispecie di reato applicata continuamente per la tutela della sicurezza igienico-sanitaria di alimenti e bevande.

Si tratta di una preoccupante sorpresa, che rischia, laddove non colmata per tempo, di aprire una voragine all’interno del panorama dei mezzi di presidio e di contrasto tipici del comparto agroalimentare.

La riforma degli illeciti in materia agroalimentare, attualmente in discussione alle Camere, non può attendere oltre.

AGGIORNAMENTO 28 MARZO 2021: lo scalpore sollevato dall’abrogazione delle fattispecie penali poste a presidio della sicurezza alimentare per opera del Decreto legislativo n. 27/2021 non è rimasto privo di effetti. Ed infatti, se persino l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha dedicato un’intera Relazione sull’abrogazione delle contravvenzioni di cui alla legge n. 283/62, manifestando comprensibile preoccupazione per l’intervenuta integrale abolitio criminis e prospettando, al contempo, un vizio del provvedimento normativo in questione per eccesso di delega, due giorni prima dell’entrata in vigore del Decreto 27/2021 lo stesso legislatore ha fatto dietro-front, pubblicando in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 42/2021, in vigore dallo scorso 25 marzo.

Il provvedimento modifica l’art. 18 del d. lgs. 27/2021 relativo alle abrogazioni, facendo rivivere, insieme ad altre disposizioni, anche gli articoli 5 e 6 della legge 283/1962; la straordinaria necessità ed urgenza giustificante il ricorso alla legislazione d’emergenza è stata ritenuta nell’esigenza “di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n.  27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori”.

L’intervenuto decreto-legge, inoltre, fa salva “l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni”, senza tuttavia indicare quali siano, tra le disposizioni deld.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge n. 283/1962, quelle da ritenersi escluse dall’abrogazione.

Qualora dovesse restare immutata in sede di conversione, la previsione attualmente contenuta nel decreto-legge potrebbe creare non pochi problemi interpretativo-applicativi.

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