1-Sicurezza alimentare

Corte di Giustizia UE: DOP e IGP verso una tutela a 360 gradi

Con sentenza del 17 dicembre 2020, la Quinta Sezione della CGUE ha aggiunto un ulteriore tassello alla protezione accordata dall’art. 13 del Regolamento UE n. 1151/12 ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: oggetto di tutela non è solo la denominazione registrata, ma può esserlo anche un elemento dell’aspetto del prodotto oggetto della denominazione registrata.

Vediamo a quali condizioni.

Indice articolo

  1. Il caso francese e la questione da risolvere
  2. Evocazione nella recente giurisprudenza UE
  3. Estensione della tutela: condizioni

1. Il caso francese e la questione da risolvere

Lo scorso 17 dicembre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata nel caso Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois SAS (causa C- 490/19), controversia relativa alla denominazione d’origine protetta (DOP) “Morbier”, formaggio di qualità francese, prodotto con latte crudo vaccino, a pasta pressata, la cui forma presenta al centro una striscia nera orizzontale, unita e continua lungo tutto il taglio.

La società convenuta in giudizio nel procedimento principale produce e commercializza un formaggio “che riprende” l’aspetto visivo del prodotto protetto dalla DOP «Morbier» (in particolare, la striscia scura che attraversa orizzontalmente la forma del prodotto); la denominazione registrata non viene in alcun modo riprodotta.

Secondo l’associazione per la tutela del formaggio Morbier, tale pratica arreca danno alla denominazione protetta e si traduce in atti di concorrenza sleale e parassitaria, poiché si produce e commercializza un formaggio che imita un aspetto visivo del prodotto protetto dalla DOP «Morbier», crea confusione con quest’ultimo e sfrutta la notorietà dell’immagine ad esso associata, senza che ci si conformi al disciplinare di produzione. I giudici di Lussemburgo sono chiamati a stabilire se la protezione della denominazione registrata accordata dalla normativa europea (in particolare, l’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento n. 1151/2012, di cui ci eravamo già occupati qualche tempo fa) debba essere interpretata nel senso che vieta solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debba essere interpretata nel senso che vieta la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d’origine, in particolare la riproduzione della forma o dell’aspetto che lo caratterizza, che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata.

2. Evocazione nella recente giurisprudenza UE

Prima di vedere come la Corte di Giustizia abbia risolto la questione posta al punto precedente, può essere utile “rinfrescare” insieme il concetto di evocazione e riportare alla memoria un paio di recenti sentenze intervenute recentemente sul tema.

Col termine «evocazione» ci riferiamo a quel fenomeno che comporta l’effetto, in presenza di una denominazione controversa, di indurre il consumatore ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP/IGP.

L’accertamento della presenza o meno di un fenomeno evocativo è il frutto di un complesso processo valutativo, che spetta al giudice nazionale svolgere, tenendo conto, ad esempio, “dell’incorporazione parziale di una DOP nella denominazione controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale DOP, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta DOP” (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, punto 51).

In una recente sentenza, risalente all’anno scorso, la CGUE ha pure stabilito che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi; il caso specifico verteva sull’interpretazione dell’art. 13, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 510/2006, disposizione essenzialmente analoga a quella, ora vigente, dell’art. 13 del Reg. 1151/12.

Nel pronunciarsi in tal senso, la Corte ha in particolare considerato che la formulazione della disposizione sulla protezione della DOP può essere intesa come riferita non solo ai termini con cui una denominazione registrata può essere evocata, ma anche a qualsiasi segno figurativo che possa richiamare nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di tale denominazione.

Essa ha, dunque, rilevato che, in linea di principio, non si può escludere che segni figurativi siano in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione (sentenza del 2 maggio 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C‑614/17).

Se, inoltre, i comportamenti vietati dalle lettere a) e b) del citato articolo 13 hanno ad oggetto il nome registrato, perimetro ben più esteso è riservato alle condotte di cui alle lettere c) e d), che vietano, rispettivamente, “qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza,  all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il   confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine” e “qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”, quale che sia la forma della pratica.

Quest’ultima previsione, in particolare, considerabile “a chiusura” e completamento del regime di protezione, si riferisce quindi a qualsiasi pratica che non rientri già nell’ambito di applicazione delle altre disposizioni del medesimo articolo.

Ne deriva necessariamente che l’art. 13 non si limita a vietare l’uso, da parte del terzo, della denominazione registrata in quanto tale.

3. Estensione della tutela: condizioni

Ma può rientrare nella previsione della citata lettera d) – divieto di “qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”- la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata?

L’espressione «qualsiasi altra prassi» ha un carattere non limitativo e anzi, potremmo dire, includente, per cui “non si può escludere che la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata, senza che tale denominazione figuri sul prodotto di cui trattasi o sul suo imballaggio, possa rientrare nell’ambito di applicazione” dell’art. 13, par. 1, Reg. 1151/12.

Purché, tuttavia, tale riproduzione possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Questa è l’unica condizione, di natura finalistica, prevista dalla disposizione normativa.

Il giudice nazionale dovrà, dunque, valutare se tale aspetto teleologico si verifichi, facendo riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, ivi comprese le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, nonché del contesto fattuale.

In particolare, se, come nel caso francese oggetto del procedimento principale, la pratica ha ad oggetto un elemento dell’aspetto del prodotto oggetto della denominazione registrata, occorre soprattutto valutare se tale elemento costituisca una caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva di tale prodotto affinché la sua riproduzione possa, unitamente a tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, indurre il consumatore a credere che il prodotto contenente detta riproduzione sia un prodotto oggetto di tale denominazione registrata.

“Alla luce di tutte le considerazioni che precedono – statuisce la Corte- si deve rispondere alla seconda parte della questione sollevata dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie”.

Si aggiunge, così, un altro, importante tassello alla protezione dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, tutelabili in linea di principio contro forme evocative anche solo per affinità di presentazione.

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