1-Sicurezza alimentare

DOP e IGP tra protezione (amministrativa) e tutela penale

A seconda della tipologia di condotta illecita realizzata sulla denominazione di origine o sulla indicazione geografica protetta, la legge contempla illeciti di distinta natura, accordando protezione (amministrativa) a talune disposizioni europee dettate in materia di regimi di qualità di prodotti agricoli e alimentari e prevedendo una responsabilità di tipo penale per i casi di contraffazione, costituenti reato per la persona fisica e illecito 231 per l’azienda.

Indice articolo

  1. D.O.P. e I.G.P.: cosa sono
  2. D.O.P. e I.G.P.: perché tutelarle
  3. Tutela amministrativa dei regimi di qualità
  4. Tutela penale: reato di contraffazione e illecito 231

1. D.O.P. e I.G.P.: cosa sono

Quando si tratta di cibo, sentiamo sempre più frequentemente parlare di qualitàe di caratteristiche “superiori” di taluni prodotti agroalimentari rispetto ad altri appartenenti alla medesima categoria merceologica.

L’eccellenza della produzione agroalimentare europea passa, senz’altro, attraverso la combinazione di fattori umani e ambientali legati ad un determinato territorio, che conferiscono al prodotto legato a quella zona geografica caratteristiche uniche.

Puntando sulla qualità, produttori primari e trasformatori valorizzano il loro prodotto, riuscendo a differenziarlo e garantendo al contempo al consumatore di compiere scelte d’acquisto più consapevoli.

I prodotti DOP e IGP sono gli strumenti giuridici principali attraverso cui viene tutelato in Europa il legame tra qualità e territorio; si tratta di regimi giuridici di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Qual è la differenza tra un prodotto D.O.P. e un prodotto I.G.P.?

La sigla D.O.P. (Denominazione d’Origine Protetta) identifica un prodotto

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata” (art. 5, par. 1, Reg. UE 1151/12).

Invece, il segno I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) indica un prodotto

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata”(art. 5, par. 2, Reg. UE 1151/12).

Possiamo riassumere, dunque, le differenze tra DOP e IGP essenzialmente nelle seguenti tre:

1) nella DOP, le caratteristiche del prodotto sono dovute “essenzialmente o esclusivamente” ad una determinata zona geografica, mentre per la IGP è sufficiente che anche una sola qualità o caratteristica dell’alimento possa essere attribuita “essenzialmente” all’ambiente geografico;

2) solo nella IGP il legame col territorio può essere espresso anche soltanto dalla mera reputazione di cui gode il prodotto;

3) perché un prodotto possa fregiarsi della DOP, occorre che tutte le fasi della produzione, trasformazione, elaborazione e confezionamento si svolgano all’interno della zona geografica delimitata, individuata nel disciplinare di produzione (nel mentre per la IGP è sufficiente che una sola di queste fasi si svolga nel perimetro individuato).

Sul sito della Commissione europea è presente un’apposita sezione (eAmbrosia electronic register, a cui è stato accorpato il precedente elenco Door), ove è possibile ricercare tutti i prodotti dop e igp riconosciuti e tutelati dall’Unione europea (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/).

2. D.O.P. e I.G.P.: perché tutelarle

Ma perché tutelare D.O.P. e I.G.P.?

La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire ai consumatori informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica (vedi il Considerando n. 18 del Reg. UE n. 1151/2012).

Queste sono, essenzialmente, le due ragioni di fondo che ispirano l’intero sistema di regole contenuto nel Reg. UE del 2012 sui regimi di qualità.

3. Tutela amministrativa dei regimi di qualità

Ai nomi registrati come DOP e IGP è riservata protezione da una serie vasta di comportamenti illeciti, indicati all’art. 13 del Regolamento n. 1151/12 e che sono costituiti dalle seguenti condotte:

– utilizzo commerciale (diretto o indiretto) del nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione (laddove si tratti di prodotti comparabili ai prodotti registrati e possano, quindi, sfruttare la notorietà del nome protetto);

– condotte di usurpazione e imitazione (ossia contraffazione esplicita del nome registrato), anche se accompagnate da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, ed anche se l’origine vera del prodotto venga indicata;

– condotte di evocazione (derivanti anche solo dall’uso di segni figurativi), ossia contraffazione implicita del nome registrato, che si realizza tutte le volte in cui un qualsiasi elemento utilizzato possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia del nome registrato;

uso di indicazioni che possano trarre in inganno il consumatore sull’origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto;

– quale norma di chiusura, qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

In Italia, le norme applicative sui controlli in materia di dop e igp e le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni europee sono dettate dal decreto legislativo n. 297/2004, che testualmente si riferisce (ancora) all’abrogato Reg. (CEE) n. 2081/92, che introdusse per la prima volta i segni dop e igp nell’ordinamento comunitario.

Il decreto legislativo n. 297/2004 punisce talune delle condotte illecite che abbiamo appena ricordato con sanzioni amministrative di tipo pecuniario, nonché con la sanzione accessoria dell’inibizione all’uso della denominazione protetta (la cui inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila), “salva l’applicazione delle norme penali vigenti”.

4. utela penale: reato di contraffazione e illecito 231

Residua, infatti, un’area penalmente rilevante, ove comportamenti illeciti aventi ad oggetto nomi registrati come DOP e IGP costituiscono reato.

Mi riferisco ad alcune tipologie di frode (abbiamo parlato del delitto di frode in commercio di cui all’art. 515 c.p. qui, ed in particolare alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si tratta del delitto previsto dall’art. 517-quater c.p., introdotto nel 2009, che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000,00

  • la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazione d’origine, ovvero,
  • a fini di profitto, l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, l’offerta in vendita diretta ai consumatori e la messa in circolazione di prodotti agroalimentari con indicazioni o denominazioni contraffatte (comma secondo).

Attenzione, perché secondo la giurisprudenza più recente, sarebbe possibile sostenere l’estensione della garanzia penalistica non solo all’indicazione IGP/DOP in sé e per sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonché al luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto, etc., costituenti contenuto minimo del disciplinare); ne deriverebbe che il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari sarebbe configurabile non solo nel caso di falsificazione (totale o parziale) del segno IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione (per un approfondimento, si cita: Cassazione Penale sez. III, 10/10/2019, dep. 10/12/2019, n. 49889).

L’art. 517-quater c.p. non richiede, inoltre, che l’origine del prodotto sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ai sensi della normativa nazionale e, pertanto, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, l’eventuale contraffazione di un marchio collettivo può comportare il concorso tra il delitto di cui all’art. 517-quater c.p. e quelli di contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473, 474 c.p.).

La fattispecie dell’art. 517-quater c.p. fornisce una tutela più ampia di quella riconducibile all’art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), figura delittuosa che punisce la messa in circolazione di prodotti con segni distintivi ingannevoli, in quanto non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni.

Si tratta, infine, di un delitto previsto nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente (art. 25-bis1 D. Lgs. n. 231/2001), che prevede, in caso di accertamento della responsabilità, l’applicazione nei confronti dell’azienda di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

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