2-Etichettatura

NutrInform Battery: la scelta italiana per le informazioni nutrizionali supplementari

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre scorso il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2020 sulla “Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011”. Vediamo cosa potrà cambiare per gli operatori del settore alimentare.

Indice articolo

  1. Dichiarazione nutrizionale e informazioni nutrizionali complementari
  2. Nutri-Score contro NutrInform-Battery
  3. Il Decreto italiano 19 novembre 2020

1. Dichiarazione nutrizionale e informazioni nutrizionali complementari

Uno dei pilastri portanti del sistema normativo in materia di etichettatura alimentare – l’abbiamo detto tante volte – è fornire al consumatore un’adeguata informazione sull’alimento, in modo da consentirgli di effettuare scelte d’acquisto consapevoli.

Di qui una serie di informazioni da rendere obbligatoriamente sull’etichetta del nostro prodotto preimballato (cfr. art. 9 Regolamento UE n. 1169/2011).

Tra i contenuti informativi minimi, ritroviamo anche la dichiarazione nutrizionale (a meno che non si tratti di uno degli alimenti esentati di cui all’Allegato V del Reg. 1169/11).

La dichiarazione o “etichettatura nutrizionale” fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive nell’alimento; essa reca, infatti, il valore energetico, la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (art. 30, par. 1).

Questo contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l’indicazione delle quantità di acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e di alcuni sali minerali e vitamine, quando presenti in quantità significativa secondo le specifiche del Regolamento.

Stiamo parlando, in buona sostanza, della nota dichiarazione nutrizionale generalmente espressa e presentata in formato tabulare (art. 34, par. 2), secondo le prescrizioni tecniche contenute nell’Allegato XV del Regolamento europeo sull’etichettatura.

Ma la normativa prevede anche la possibilità di utilizzare forme di espressione e presentazione supplementari del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive, che potrebbero accompagnare la dichiarazione nutrizionale (obbligatoria) e così aiutare i consumatori a comprenderla meglio.

Si tratta, quindi, di forme aggiuntive alla dichiarazione nutrizionale, il cui utilizzo è del tutto facoltativo per gli OSA, che determinerebbero la possibilità di ripetere l’indicazione di talune informazioni nutrizionali nel campo visivo principale dell’imballaggio (artt. 30, par. 3 – 34, par. 3).

Se utilizzate, però, esse devono rispettare i requisiti sanciti all’art. 35, par. 1, del Regolamento 1169, e cioè:

a) devono basarsi su ricerche accurate e scientificamente fondate, condotte presso i consumatori e non indurre in errore il consumatore, come previsto all’articolo 7 (pratiche leali di informazione);

b) il loro sviluppo deve derivare dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati;

c) devono essere volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta;

d) devono essere sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione;

e) nel   caso   di   altre   forme   di   espressione, esse devono basarsi sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi;

f) devono essere obiettivi e non discriminatori;

g) la loro applicazione non deve creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.

La norma prevede, inoltre, al paragrafo secondo, che gli Stati membri possano raccomandare agli operatori del settore l’uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale, che ritengano soddisfare meglio i requisiti di cui sopra, e che forniscano alla Commissione europea informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari.

Quali proposte sono pervenute dai vari Paesi membri? Vediamole.

2. Nutri-Score contro NutrInform- Battery

Negli ultimi tempi, il dibattito sulle forme nutrizionali supplementari ha visto protagoniste, essenzialmente, due proposte: quella francese del Nutri-score (o etichetta a semaforo)e quella italiana dell’etichetta a batteria.

Secondo il modello di etichettatura a semaforo francese, ispirato al modello di profilazione nutrizionale della Food Standards Agency del Regno Unito, Nutri-Score indica la qualità nutrizionale complessiva di un dato alimento.

L’etichetta è rappresentata da una scala di cinque colori, dal verde scuro (che indica i prodotti alimentari con la qualità nutrizionale più elevata), al rosso (per i prodotti con scarsa qualità nutrizionale), associati alle lettere dalla A alla E.

L’algoritmo impiegato per calcolare il punteggio nutrizionale considera sia elementi dannosi (zuccheri, grassi saturi, sale e calorie) che benefici (proteine, fibre, ecc.). Oltre che in Francia, il sistema è stato preferito in Belgio, Germania, Spagna, Paesi  Bassi e Lussemburgo.

Sin dall’inizio, l’Italia si è opposta duramente all’adozione del Nutri-score, in quanto penalizzerebbe ingiustamente la maggior parte delle eccellenze made in Italy e dei prodotti alimentari tipici della dieta mediterranea. Infatti, con un sistema di etichettatura a semaforo, si aggiudicherebbero certamente un punteggio basso (e verrebbero indicati come non salutari) oli evo, prosciutti, salumi, formaggi, in quanto altamente calorici e ricchi di elementi dannosi in termini assoluti.  

Il nostro Paese ha, allora, proposto il modello di etichettatura a batteria (NutrInform battery), che fornisce invece al consumatore le informazioni nutrizionali complessive relative ad una singola porzione di prodotto, calcolata da alimento ad alimento.

In questo modo, dovrebbe evitarsi di classificare tout court gli alimenti in dannosi o salutari e si indicherebbero al consumatore – più adeguatamente- i valori nutrizionali riferiti alla quantità del prodotto stesso, in base all’esigenza nutrizionale giornaliera consigliata.

L’etichetta a batteria è rappresentata da simboli di batterie simili a quelle che figurano sullo schermo dei nostri smartphone ed indica in punti percentuali la presenza di ogni singolo elemento rispetto al valore consigliato.

Nella Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio scorso, sull’uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale (relazione adottata in ottemperanza all’obbligo di cui all’articolo 35, paragrafo 5, del Regolamento UE n. 1169/2011), la Commissione ha concluso che elaborerà una proposta legislativa, in linea con gli obiettivi della strategia “Dal produttore al consumatore”, volta all’introduzione di un’etichettatura nutrizionale supplementare armonizzata a livello UE.

3. Il Decreto italiano 19 novembre 2020

Nel frattempo, lo scorso 7 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 19.11.2020 del Ministero dello sviluppo economico del 19.11.2020, che sancisce le norme relative all’utilizzo del logo nutrizionale facoltativo «NutrInform Battery», il quale costituisce la forma di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (art. 1).

La dimensione del logo, i colori e gli altri dettagli tecnici per la stampa verranno resi pubblici in un manuale d’uso, che sarà messo a disposizione degli operatori (lo schema grafico del logo è riportato all’Allegato A al Decreto).  

È previsto che gli OSA, qualora decidano volontariamente di applicare il logo nutrizionale «NutrInform Battery», si impegnino ad estenderlo progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica.

Sono esclusi dal campo di applicazione del logo nutrizionale gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm² e i prodotti DOP, IGP e STG (Regolamento UE n. 1151/2012), in ragione del rischio che l’apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità che certifica la distintività ed unicità di tali prodotti. 

Onde consentire il monitoraggio delle forme di espressione o presentazione  supplementari  della  dichiarazione  nutrizionale  presenti  sul  mercato nazionale (art. 35, par. 3, Reg. 1169), è stabilito che  gli  operatori  del  settore  alimentare  che  si  impegnino  a  utilizzare  il  logo  stabilito  nel  decreto,  debbano informare il Ministero della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con modalità che saranno definite con successiva comunicazione. 

Condividi questo articolo