1-Sicurezza alimentare

Responsabilità penale alimentare nelle organizzazioni complesse

In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di un’apposita delega.

Indice articolo

  1. Responsabilità penale nelle organizzazioni complesse: Cassazione Penale n. 9406/2021
  2. Focus: elementi da dimostrare in giudizio e mezzi di prova

1. Responsabilità penale nelle organizzazioni complesse: Cassazione Penale n. 9406/2021

La Corte di Cassazione, Sez. III Penale, è tornata di recente a pronunciarsi in materia di responsabilità per violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sanitaria degli alimenti, riaffermando l’orientamento, ormai consolidato, secondo cui, in ambito di organizzazioni complesse, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di un’apposita delega (Sez. 3, n. 44335 del 10/9/2015, D’Argenio, Rv. 265345; Sez. 3, n. 11835 del 19/02/2013, Kash, Rv. 254761; Sez. 3, n. 4304 del 26/02/1998, Rv. 210510; Sez. 3, n. 3272 del 22/02/1991, Palma, Rv. 186615; Sez. 3, n. 19642 del 06/03/2003, Rossetto, Rv. 224848, secondo la quale, in caso di organizzazioni complesse, la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, si deve presumere “in re ipsa”, anche in assenza di un atto scritto). Resta salva la responsabilità, a titolo di colpa, del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all’art. 43 c.p., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea (abbiamo già trattato del tema e dell’istituto della delega di funzioni).

2. Focus: elementi da dimostrare in giudizio e mezzi di prova

Riaffermati questi principi di diritto, la Suprema Corte specifica quali elementi dover dimostrare in giudizio e come.

Devono, anzitutto, essere sussistenti e dimostrate le caratteristiche dimensionali ed organizzative che caratterizzano la struttura societaria e che consentono di valutare l’incidenza dell’articolazione interna ai fini dell’individuazione della responsabilità penale, poiché, altrimenti, nel caso in cui le dimensioni aziendali non siano tali da giustificare il decentramento di compiti e responsabilità, neppure una formale delega di funzioni potrebbe operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa (cfr. Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Antista).

In altre parole, il giudice deve essere messo in condizioni di valutare in concreto la consistenza della struttura, la sua composizione ed organizzazione al fine di poter verificare se sussistano le condizioni per l’affermazione o l’esclusione della responsabilità di un determinato soggetto, non soltanto in considerazione del ruolo ricoperto e dei compiti assegnati e ciò anche con riferimento a coloro che rivestono ruoli apicali in strutture organizzative complesse e che non restano sottratti, per ciò solo, a determinati obblighi, quali, ad esempio, quelli di fornire strutture e mezzi adeguati per il corretto esercizio dell’attività e quelli di organizzazione e controllo.

Quanto ai mezzi di prova, non basta alla difesa semplicemente asserire circa le dimensioni e la complessità dell’organizzazione interna, essendo necessario, secondo la Corte, allegare quantomeno l’organigramma della società, nonché la documentazione delle eventuali specifiche deleghe e dei poteri conferiti ai singoli responsabili.

Inidonee a dimostrare la suddivisione di ruoli e funzioni all’interno dell’azienda sembrerebbero essere, invece, le mere dichiarazioni testimoniali, “in quanto proprio per la specificità di tale dato fattuale la struttura organizzativa interna complessa non può che trovare riscontro in atti e documenti”, dai quali soltanto risultano agevolmente ricavabili tali dati obiettivi.

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