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Relazione 2019 sui controlli ufficiali degli alimenti e delle bevande in Italia

Il 29 dicembre 2020 è stata presentata al Parlamento la Relazione annuale, relativa al 2019, sulla Vigilanza e il Controllo degli alimenti e delle bevande in Italia.

Esaminiamo i principali dati contenuti nel Report e svolgiamo insieme alcune brevi riflessioni sui risultati ottenuti.

Indice articolo

  1. I controlli ufficiali
  2. La Relazione 2019 sull’attività di controllo ufficiale
  3. Conclusioni

1. I controlli ufficiali

Nella legislazione alimentare, con l’espressione “controllo ufficiale” intendiamo riferirci a quelle attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati compiti specifici in materia, finalizzate a verificare e garantire la conformità dei prodotti alimentari e delle bevande alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare la lealtà delle transazioni.

Il controllo riguarda i prodotti italiani o di altra provenienza destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale ed anche gli alimenti destinati ad essere spediti in un altro Stato dell’Unione Europea, oppure esportati in un Paese terzo.

L’attività di controllo viene effettuata lungo tutta la filiera, dalla produzione primaria alla trasformazione, al magazzinaggio, al trasporto e al commercio, fino alla somministrazione e al consumo, e riguarda tutti i prodotti e gli additivi alimentari, nonché i materiali destinati a venirne a contatto (M.O.C.A.).

La disciplina UE sui controlli ufficiali è oggi contenuta nel Regolamento n. 625/2017, che dal dicembre 2019 ha sostituito il Reg. CE n. 882/2004, prevendendo un’applicazione dei controlli ufficiali “a tutto tondo”: infatti, vengono ora presi in considerazione, oltre alla sicurezza alimentare (food safety) e al benessere degli animali, anche la sanità delle piante, i sottoprodotti di origine animale, i fitosanitari, le sostanze e i residui nei prodotti di origine animale, le produzioni biologiche, l’etichettatura dei prodotti biologici e dii prodotti sottoposti a regimi di qualità (cfr. art. 1, par. 2, Reg. UE 625/2017).

Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali su tutti gli operatori, in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione dei rischi identificati, delle eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alle indicazioni obbligatorie; si tiene conto, altresì, degli esiti dei precedenti controlli effettuati sugli operatori, nonché dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi o da terzi su loro richiesta (compresi regimi di certificazione di qualità privati).

L’attività prevede accertamenti completi sul prodotto, attraverso ispezioni, campionamenti e analisi di laboratorio, sopralluoghi sull’ambiente di produzione e sul personale addetto, controlli dei siti e-commerce, ecc.

Con particolare riguardo al controllo sull’attività di vendita di prodotti alimentari a distanza, il nuovo Reg. 625/2017 prevede che le autorità competenti abbiano la concreta possibilità di ottenere campioni mediante ordini effettuati in modo anonimo (noti anche come «acquisto con clienti civetta») da sottoporre successivamente ad analisi, prove o verifica della conformità.

È prevista all’art. 35 l’introduzione di un importante strumento difensivo: il diritto degli operatori alla controperizia.

La controperizia, a spese dell’OSA, “dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante” (Considerando n. 48).

2. La Relazione 2019 sull’attività di controllo ufficiale

La Relazione sull’attività di controllo ufficiale riporta i dati relativi alle attività analitiche ed ispettive svolte nel corso dell’anno 2019 dagli organi preposti ai controlli ufficiali.

Con riferimento specifico alle ispezioni, ne risultano 110.417 su un totale di 1.246.134, alle quali hanno fatto seguito 9.177 sanzioni, 569 notizie di reato e 1.601 sequestri. In particolare, il maggior numero di sanzioni si sono riscontrate nelle attività relative alla ristorazione pubblica e al commercio al dettaglio di alimenti e bevande.

Quanto alle attività analitiche, sono stati prelevati 45.550 campioni di prodotti alimentari e bevande, su cui sono state effettuate 126.590 analisi, con una media di circa 2,8 ricerche analitiche per campione. La percentuale più elevata di determinazioni analitiche, pari al 41,5%, si riscontra per gli alimenti di origine animale, seguita da altri alimenti con il 26,3%, dagli alimenti di origine vegetale con il 18,8%, dalle bevande con il 10,6% e dai MOCA, con il 2,8%. Dei 126.590 controlli analitici effettuati sono risultati irregolari circa lo 0,73% delle analisi. Le non conformità si concentrano prevalentemente nei prodotti di origine animale e sono principalmente di tipo microbiologico.

Il Rapporto contiene anche una sezione dedicata all’attività svolta dalla Guardia di Finanza nel settore delle frodi agroalimentari (pagg. 146 e ss.).

Ricordo che la Guardia di Finanza è impegnata prioritariamente nel contrasto alle falsificazioni e alle contraffazioni alimentari e, solamente in via incidentale, in occasione dello sviluppo di risultanze operative emerse nel corso di altre attività investigative, nella lotta alle sofisticazioni ed alle adulterazioni, ambiti rispetto ai quali sussiste una competenza preminente di altre Forze di Polizia e dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.), con i quali il Corpo intrattiene costanti rapporti di collaborazione operativa.

In particolare, le condotte illecite che, per i loro riflessi economico-finanziari, rientrano a pieno titolo nella competenza della Guardia di Finanza sono riconducibili essenzialmente a:

a. importazione e immissione in commercio di prodotti con la falsa indicazione del “made in Italy o, comunque, riportanti fallaci informazioni in ordine a origine, provenienza e qualità;

b. commercializzazione di prodotti che recano ingannevolmente una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta (indebito utilizzo dei marchi DOP, IGP, etc.);

c. contraffazione di marchi e segni distintivi dei prodotti.

Puoi ridare una spolverata ai principali profili tributari delle frodi agroalimentari.

3. Conclusioni

Comparando i dati attuali con quelli contenuti nella Relazione dell’anno precedente, non si registrano sostanziali variazioni.

Nel 2018 erano stati, infatti, prelevati n. 50.481 campioni di prodotti alimentari, comprese le bevande, su cui sono erano state effettuate n. 129.504 analisi, con una media di circa 2,6 ricerche analitiche per campione. Dei 129.504 controlli analitici effettuati nel 2018 nelle matrici alimentari, erano risultati irregolari circa lo 1,14% delle analisi (a fronte dell’attuale 0,73%).

Ancora una volta, le non conformità si concentrano prevalentemente nei prodotti di origine animale e sono principalmente di tipo microbiologico.

Ancora numerose risultano le notifiche riguardanti la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta (complessivamente 216 segnalazioni nel 2019 – notifica di allerta in aumento rispetto all’anno precedente). Le maggiori non conformità riguardano la presenza non dichiarata di latte, soia e senape.

Ricordo che le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze sono elencati nell’Allegato II al Regolamento UE n. 1169/2011. La normativa prevede l’obbligo di indicare sempre gli allergeni, anche per gli alimenti non preimballati; la dichiarazione va effettuata mettendo in evidenza il nome della sostanza o del prodotto che provoca allergie o intolleranze, attraverso una tipologia di carattere distinta dalla quella utilizzata per l’indicazione degli ingredienti non allergenici (spesso viene usato il grassetto).

Ai sensi dell’art. 21 Reg. UE n. 1169/11, gli allergeni vanno indicati anche nel caso in cui la loro presenza nell’alimento sia veicolata da altri costituenti dell’alimento stesso, per i quali non sia richiesta la menzione nell’elenco degli ingredienti (es. additivi, enzimi alimentari, coadiuvanti tecnologici, ecc.) e pure nell’ipotesi in cui non vi sia un elenco degli ingredienti: in questo caso, le indicazioni sulla presenza di allergeni includono il termine «contiene», seguito dalla denominazione dell’allergene.

Numerose sono, infine, anche le irregolarità dovute a contaminazioni microbiologiche e alla presenza di corpi estranei nell’alimento.

Ciò a dimostrazione della necessità per gli operatori del settore di porre una maggiore attenzione alla riduzione dei pericoli nei prodotti alimentari attraverso una più efficace attività di autocontrollo, compresa la verifica dei fornitori e delle materie prime.

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